Attenuanti Generiche: La Cassazione Stabilisce i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 15231 del 2024, torna su questo tema cruciale, delineando con chiarezza i confini del sindacato di legittimità sul diniego di tali circostanze e le conseguenze di un ricorso infondato. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere come i giudici di merito debbano motivare le loro scelte e quali siano le reali possibilità di successo di un’impugnazione su questo specifico punto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il fulcro del gravame era costituito da un unico motivo: la presunta carenza e contraddittorietà della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano negato la concessione delle attenuanti generiche. La ricorrente lamentava, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente ponderato gli elementi a suo favore, giungendo a una decisione ingiusta e immotivata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato non era consentito in sede di legittimità ed era, inoltre, manifestamente infondato. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la discrezionalità del giudice sulle attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, relativo alla natura del giudizio sulle attenuanti generiche. La Corte ribadisce che la valutazione circa la concessione o il diniego di tali circostanze è un giudizio di fatto, rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Questo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui la motivazione sia palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse del tutto esente da tali vizi.
Un punto chiave chiarito dall’ordinanza è che il giudice, nel motivare il diniego, non è tenuto a un’analisi parcellizzata di ogni singolo elemento. Non è necessario che prenda in considerazione tutti gli aspetti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente, invece, che egli faccia riferimento a quegli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Tutti gli altri elementi, per effetto di tale valutazione complessiva, si considerano implicitamente disattesi o superati. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva fornito una motivazione coerente per la sua scelta, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Chi intende impugnare in Cassazione un diniego di attenuanti generiche deve essere consapevole che le possibilità di successo sono estremamente ridotte. Il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, vietata in sede di legittimità.
L’unico appiglio possibile è la dimostrazione di un’illogicità manifesta e macroscopica nel ragionamento del giudice di merito, un’ipotesi rara e difficile da provare. Presentare un ricorso basato su una generica doglianza sulla valutazione degli elementi di prova comporta un rischio concreto: la declaratoria di inammissibilità e la condanna a sanzioni economiche, come avvenuto in questo caso. Pertanto, la decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito e pone un freno a impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, di regola un tale motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità. La valutazione sulla concessione delle attenuanti è un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata solo se la motivazione è manifestamente illogica.
Il giudice che nega le attenuanti generiche deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi. Non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, che emergono dagli atti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso sul diniego delle attenuanti generiche?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce la carenza e contraddittorie della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenua generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infonda in presenza (si veda pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata) di u motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affer da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri d valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
GLYPH
Il consigliere estensore
Il presidente