Attenuanti Generiche: Inammissibile il Ricorso che Ripete le Stesse Censure
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, analizza un caso cruciale per comprendere i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità, in particolare quando si discute della concessione delle attenuanti generiche. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale avesse commesso vizi di motivazione e violazione di legge nel negargli tale beneficio.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche in Appello
La Corte d’Appello aveva già affrontato e confutato adeguatamente la richiesta dell’imputato. La sua decisione di non concedere le attenuanti generiche si basava su due elementi specifici e di notevole peso:
1. I precedenti penali: L’imputato presentava un profilo caratterizzato da gravi e specifici precedenti penali, un fattore che depone negativamente nella valutazione complessiva della sua personalità.
2. Le modalità della condotta: Le circostanze e le modalità con cui il reato era stato commesso sono state considerate indicative di una particolare gravità del fatto.
Questi elementi, secondo la Corte di merito, erano sufficienti a giustificare il diniego del beneficio, dimostrando una valutazione completa e non illogica della situazione processuale.
La Ripetitività del Ricorso come Motivo di Inammissibilità
Il ricorrente, nel presentare il suo caso alla Corte di Cassazione, ha riproposto la medesima censura, senza introdurre nuovi profili di illegittimità o vizi logici non considerati in precedenza. La Suprema Corte ha osservato che il motivo di ricorso era meramente ‘riproduttivo’ di un’argomentazione già adeguatamente respinta. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere valutazioni già compiute, ma un giudizio di legittimità volto a verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici manifesti nella motivazione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile sulla base di un principio consolidato. Quando un motivo di ricorso si limita a ripetere le stesse questioni di fatto già vagliate e respinte dal giudice d’appello, senza evidenziare specifiche criticità nella motivazione di quest’ultimo, esso perde la sua funzione critica e si trasforma in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha confermato la validità del ragionamento della Corte d’Appello, che aveva correttamente valorizzato elementi concreti (precedenti e modalità del reato) per negare le attenuanti generiche, fornendo una motivazione logica e coerente.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un’importante lezione procedurale: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito, ma è necessario dimostrare un vizio specifico (violazione di legge o vizio di motivazione) nel provvedimento impugnato. La mera riproposizione di argomenti già sconfitti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di strutturare i ricorsi per cassazione in modo specifico e critico, anziché come un semplice tentativo di ottenere un riesame dei fatti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva una censura identica a quella già adeguatamente confutata e respinta dalla Corte di Appello, senza presentare nuovi elementi di critica.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla valutazione dei gravi e specifici precedenti penali del ricorrente e sulle modalità della condotta tenuta durante il reato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15179 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazi di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riprodutti di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, invero, valorizzato gravi e specifici precedenti penali e le modalità della condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.