Attenuanti Generiche e Limiti del Giudizio di Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per calibrare la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del proprio sindacato e i criteri per il diniego di tale beneficio. Il caso riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato per furto in abitazione e ricettazione, la cui difesa contestava sia la ricostruzione dei fatti sia, appunto, il mancato riconoscimento delle attenuanti. Approfondiamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato ritenuto responsabile in sede di merito per un episodio di furto in abitazione e per diversi casi di ricettazione. La difesa, non accettando la sentenza della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi principali. I primi due miravano a scardinare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge. Il terzo motivo, invece, si concentrava specificamente sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il Ricorso e la Questione delle Attenuanti Generiche
Il ricorrente ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte questioni relative all’interpretazione delle prove e alla valutazione della sua condotta, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel giudicarlo. In particolare, la difesa ha criticato la Corte d’Appello per non aver concesso il beneficio delle attenuanti generiche, ritenendo ingiusta tale esclusione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha immediatamente tracciato una linea netta tra ciò che può essere oggetto del suo esame e ciò che rientra nella competenza esclusiva dei giudici di merito.
La Rivalutazione dei Fatti: Competenza Esclusiva del Giudice di Merito
Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, la Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta nei gradi precedenti. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e non manifestamente contraddittoria, il ricorso che mira a una diversa lettura del materiale probatorio è destinato all’inammissibilità. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua e adeguata, immune da vizi logici.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: Una Motivazione Sufficiente
Anche il terzo motivo è stato respinto. La Corte ha osservato come la decisione di negare le attenuanti generiche fosse stata adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva posto l’accento su due elementi cruciali: l’assenza di resipiscenza (ossia di pentimento) da parte dell’imputato e la mancanza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime. Secondo la Suprema Corte, questa giustificazione è più che sufficiente per escludere il beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su principi giurisprudenziali consolidati. Innanzitutto, ha ricordato che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto. Il ricorrente non può proporre una versione alternativa e più “plausibile” dei fatti, poiché tale valutazione spetta unicamente al giudice di merito.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, l’ordinanza ha richiamato un importante orientamento (Cass. n. 23903/2020), secondo cui il giudice può limitarsi a considerare anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 del codice penale per decidere se concedere o meno il beneficio. Un singolo fattore, come la personalità del colpevole o la gravità del reato, può essere ritenuto prevalente e sufficiente a giustificare la decisione. Nel caso esaminato, la mancanza di pentimento è stata considerata un elemento decisivo, rendendo la motivazione del diniego pienamente legittima.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che un ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. I motivi di ricorso devono concentrarsi su reali violazioni di legge o vizi logici evidenti della motivazione, non su una diversa interpretazione delle prove.
La seconda lezione riguarda le attenuanti generiche: la decisione del giudice di merito gode di ampia discrezionalità e, se motivata in modo logico facendo riferimento a elementi concreti (come la condotta post-reato dell’imputato), è difficilmente censurabile in sede di legittimità. La mancanza di pentimento e di un’offerta risarcitoria si conferma un fattore determinante che può legittimamente precludere l’accesso a una riduzione di pena.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
È sufficiente un solo elemento per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza, il giudice può decidere di non concedere le attenuanti generiche basandosi anche su un unico elemento ritenuto prevalente tra quelli previsti dall’art. 133 del codice penale, come l’assenza di pentimento (resipiscenza) o la personalità del colpevole.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32746 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione (capo G della rubrica) e di plurimi episodi di ricettazione (capi A, KK ed LL della rubrica).
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. con riferimento ai capi di imputazione A), KK), LL), erronea applicazione degli artt. 192, comma 3 e 197-bis, comma 3, cod. proc. pen.; contraddittorietà e carenza della motivazione; 2. Capo d’imputazione LL), violazione di legge con riferimento all’art. 648 cod. pen., contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attività d’intermediazione; 3. Erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Considerato che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l’assenza di resipiscenza e di iniziative risarcitorie nei confronti delle persone offese.
Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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