Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13826 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Buccino il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 maggio 2023, la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del 13 dicembre 2022 del Gup del Tribunale di Salerno – resa all’esito di giudizio abbreviato – con la quale gli imputati erano stat condannati, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 291-bis, primo comma, 291-
ter, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973, per avere, in concorso tra loro, detenuto in un capannone un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando pari a circa 7200 kg convenzionali, che caricavano su un camion appartenente a persona estranea al reato.
La Corte territoriale ha escluso la recidiva per COGNOME e ha rideterminato in diminuzione la pena per COGNOME e COGNOME, confermando nel resto la sentenza di primo grado, ivi ricompresa la recidiva reiterata applicata a COGNOME.
Avverso la sentenza di appello l’imputato COGNOME ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
In primo luogo, si lamentano la violazione dell’art. 291-ter, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973, nonché i vizi della motivazione in relazione all’applicazione della relativa aggravante. Si sostiene che non vi è prova del fatto che il mezzo di trasporto adoperato appartenesse a persone estranee al reato, non essendo chiari né il titolo né le modalità di affidamento al coimputato, mai conosciuto dal ricorrente. Per la difesa, manca la prova documentale del fatto che il veicolo sul quale era stivato il carico di sigarette appartenesse ad un terzo estraneo al reato, anche perché NOME, nulla aveva detto in ordine alle modalità di intestazione del mezzo ad un tale soggetto.
Con un secondo motivo di doglianza, si denunciano la violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non sarebbero state considerate la mancanza di anteriori collegamenti con i coimputati e la mancanza di precedenti penali specifici, a fronte di due reati poco, gravi e risalenti nel tempo per i quali erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
La sentenza è stata impugnata anche nell’interesse di NOME COGNOME, il quale, con unico motivo di doglianza, lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizi della motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non si sarebbe tenuto conto della modalità del fatto, dell’ammissione degli addebiti, della mancanza di elementi negativi di giudizio.
COGNOME NOME ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo di doglianza, la violazione dell’art. 99 cod. pen. e vizi della motivazione in ordine all’applicazione della recidiva. Secondo il ricorrente, si è omesso di verificare se la reiterazione del reato abbia espresso una pericolosità più accentuata, senza tenere conto della immediata ammissione degli addebiti e della contenuta gravità del fatto.
Con una seconda censura, si lamentano la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizi della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’immediata ammissione degli addebiti, che era stata ampia, dettagliata, anteriore alla celebrazione del giudizio, riferita anche ad altri soggetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché basati su doglianze generiche, ripetitive di rilievi già formulati e motivatamente disattesi in grado di appello, nonché dirette a sollecitare una rivalutazione fattuale, preclusa in sede di legittimità.
Il primo motivo proposto nell’interesse di COGNOME NOME, riferito all’appartenenza del mezzo al terzo estraneo, ha trovato ampia risposta alle pagg. 3-4 della sentenza, da cui emerge che i tre soggetti, per le modalità del fatto, lavoravano di comune accordo sulla base di un’organizzazione precostituita e non rudimentale, della quale faceva parte l’uso del camion intestato ad una ditta estranea, che lo aveva poi reclamato. Del tutto inverosimile è, dunque, la tesi difensiva dell’episodicità dell’operazione di contrabbando oggetto di imputazione, basata sul diniego dell’evidenza accertata dalla polizia giudiziaria, che conferma la sostanziale inattendibilità del soggetto quanto alla marginalità del suo ruolo. Da tali elementi si desume la piena conoscenza della situazione, ivi compresa la terzietà del camion, da parte di tutti i partecipi.
Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il diniego è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La sentenza correttamente evidenzia che l’imputato è gravato da numerosi precedenti e mancano elementi positivi da valorizzare, non potendosi considerare le dichiarazioni rese quali effettivamente confessorie, poiché consistenti in una mera ammissione dell’evidenza ed inverosimili quanto a tutto ciò che non era stato già direttamente accertato dalla polizia giudiziaria (pag. 4 della sentenza di appello).
L’unico motivo di ricorso NOME COGNOME, riferito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è inammissibile per analoghe ragioni. Nell’esaminare le deduzioni difensive, la Corte territoriale ha logicamente e coerentemente valorizzato il fatto che l’imputato risulta gravato da precedenti e che le sue dichiarazioni confessorie sono consistite una mera
ammissione dell’evidenza dei fatti, essendosi rifiutato di indicare chi lo avesse incaricato del trasporto della merce a Roma.
I motivi di ricorso di COGNOME, relativi all’applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono parimenti inammissibili. La difesa ribadisce mere generiche asserzioni, a fronte di una motivazione chiara e coerente, che sottolinea come l’imputato già fosse stato condannato per associazione mafiosa ed usura e avesse confermato, con la latitanza, il proprio inserimento nei circuiti criminali organizzati, indice di u pericolosità che, anziché diminuire, tende ad aggravarsi. E il fatto che egli abbia indicato nel COGNOME il soggetto che l’aveva coinvolto nella vicenda aggiunge nulla rispetto alle evidenze già raccolte dalla polizia giudiziaria.
I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/01/2024