Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Sindacato di Legittimità
L’applicazione delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale e, per questo, spesso oggetto di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 13742/2024) offre un importante chiarimento sui limiti entro cui la decisione del giudice di merito può essere contestata in sede di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Perugia, che aveva parzialmente riformato una precedente condanna del Tribunale di Terni. L’imputato era stato riconosciuto colpevole per un reato in materia di stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990) e la sua pena era stata rideterminata in un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa di 1.400,00 euro.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta carenza di motivazione della Corte d’Appello in merito alla mancata applicazione delle attenuanti generiche (previste dall’art. 62-bis del codice penale) nella loro massima estensione. In sostanza, si contestava al giudice di secondo grado di non aver spiegato adeguatamente perché non avesse concesso uno sconto di pena maggiore.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se l’imputato meritasse o meno una riduzione di pena maggiore), ma si concentra sulla correttezza procedurale e logica della sentenza impugnata. Secondo gli Ermellini, il ricorso era “manifestamente infondato”.
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Le Corti di merito (Tribunale e Corte d’Appello) valutano i fatti e le prove. La Corte di Cassazione, invece, verifica che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Le Motivazioni
La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione che, sebbene sintetica, spiegava in modo sufficiente le ragioni del diniego delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Tale motivazione è stata giudicata “priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali”.
Di conseguenza, la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado è stata considerata insindacabile in sede di legittimità. Non è compito della Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo controllare che quest’ultima sia stata espressa in modo giuridicamente corretto. Poiché la motivazione esisteva ed era logicamente strutturata, il ricorso non poteva essere accolto.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per quanto riguarda la concessione delle attenuanti generiche, la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale. Purché la decisione sia supportata da una motivazione che non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, essa non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte. Per i difensori, ciò significa che un ricorso basato unicamente su una presunta “ingiustizia” della pena, senza individuare un vizio logico-giuridico preciso nella sentenza, ha scarse probabilità di successo e rischia di comportare solo un’ulteriore condanna economica per l’assistito.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello, pur essendo sintetica, spiegava in modo logico e coerente le ragioni per non concedere la massima riduzione di pena per le attenuanti generiche, rendendo la decisione non censurabile in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio di motivazione, come una sua totale assenza, una contraddittorietà o una manifesta illogicità. Non è possibile chiedere alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione di merito sulla concessione o sull’entità delle attenuanti, poiché tale valutazione è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Terni del 15 gennaio 2021, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all’art. 62 -bis cod. pen., lamentando carenza motivazionale in ordine all’omessa applicazione della riduzione di pena prevista per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella sua massima estensione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, dovendo essere osservato come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all’imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. con riduzione della pena nella sua massima estensione, esprimendo, pur nella sintesi, una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024