Attenuanti Generiche: Non Basta Essere ‘Non Negativi’, Servono Elementi Positivi
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 13285/2024) ribadisce un principio cruciale: per ottenere questo beneficio, non è sufficiente l’assenza di elementi negativi, ma è necessaria la presenza di elementi di segno positivo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver visto la sua condanna confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo principale del suo gravame era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, la corte territoriale aveva errato nel non concedergli la riduzione di pena, basandosi su una presunta collaborazione fornita durante il processo.
La Corte Suprema è stata quindi chiamata a valutare se il diniego delle attenuanti fosse legittimo e correttamente motivato.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza giuridica della decisione impugnata e sulla validità del ricorso stesso. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e non illogica per negare le attenuanti, rendendo il ricorso infondato.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza tipica dei ricorsi dichiarati inammissibili per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni: I Requisiti per le Attenuanti Generiche
La parte più interessante dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla decisione. La Cassazione ha chiarito i paletti per la concessione delle attenuanti generiche, basandosi su principi ormai consolidati.
La Necessità di Elementi Positivi
Il punto centrale è che il riconoscimento delle attenuanti non è un diritto che scaturisce automaticamente dall’assenza di elementi negativi che caratterizzano la personalità del soggetto. Al contrario, è indispensabile la presenza di “elementi di segno positivo”. Il giudice deve trovare nel comportamento dell’imputato o nelle circostanze del fatto degli aspetti meritevoli che giustifichino una pena più mite.
La Collaborazione ‘Generica’ non è Sufficiente
Nel caso specifico, l’imputato aveva sostenuto di aver collaborato. Tuttavia, la Corte ha ritenuto le sue dichiarazioni “del tutto generiche” perché non accompagnate da elementi concreti e verificabili. Una collaborazione vaga, che non apporta un reale contributo all’accertamento dei fatti, non può essere considerata un elemento positivo. Inoltre, non è stata ritenuta indicativa di un “ripensamento della propria condotta”, ovvero di un sincero pentimento.
Il Peso dei Precedenti Penali Specifici
Un altro fattore decisivo è stato l'”elemento ostativo” rappresentato dalla sussistenza di precedenti penali specifici. Avere già commesso reati della stessa natura indica una persistenza nel comportamento illecito che gioca a sfavore della concessione di benefici.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione offre un’importante lezione pratica: chi aspira al riconoscimento delle attenuanti generiche deve poter dimostrare al giudice elementi concreti e positivi a proprio favore. Una condotta processuale corretta, una collaborazione effettiva e dimostrabile, o un sincero percorso di ravvedimento sono fattori che possono fare la differenza. Al contrario, una difesa basata sulla mera assenza di aggravanti o su una collaborazione superficiale, specialmente in presenza di precedenti penali, ha poche possibilità di successo. La decisione conferma il rigore della giurisprudenza nel valutare i requisiti per un trattamento sanzionatorio più favorevole, sottolineando che la clemenza deve essere meritata attraverso comportamenti positivamente apprezzabili.
Quali sono i requisiti per ottenere le attenuanti generiche secondo questa ordinanza?
Per ottenere le attenuanti generiche non è sufficiente la semplice assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato, ma è necessaria la presenza di elementi positivi concreti e valutabili, come una collaborazione effettiva o un sincero ripensamento della propria condotta.
Perché la collaborazione dell’imputato non è stata considerata valida per la concessione delle attenuanti?
La collaborazione è stata ritenuta insufficiente perché le dichiarazioni rese sono state giudicate troppo generiche, non accompagnate da elementi concreti verificabili e, quindi, non indicative di un reale pentimento o di un contributo utile al processo.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per una causa attribuibile al ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME, che deduce la violazione di legge in ordine al manca riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché afferente a trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso sussistenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti in in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento delle circost in esame non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assen legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/202 dep. 21/06/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590), tale non essendo stata ritenuta l’asserita “collaborazione” dell’imputato, atteso che le dichiarazioni rese da costui sono state ritenut tutto generiche perché non accompagnate dall’indicazione di elementi concreti, e, quindi, no sono suscettibili di alcuna verifica, né, comunque, sono state ritenute indicative ripensamento della propria condotta, e considerando, inoltre, quale elemento ostativo, sussistenza di precedenti penali specifici;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2024.