Attenuanti Generiche: Quando la Cassazione Dichiara il Ricorso Inammissibile
Il tema delle attenuanti generiche è cruciale nel diritto penale, rappresentando uno strumento di personalizzazione della pena. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e il diniego da parte del giudice di merito è spesso oggetto di ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti di tale impugnazione, stabilendo quando un ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il Contesto del Ricorso: Diniego delle Attenuanti Generiche
Il caso in esame origina dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. L’imputato, attraverso il suo difensore, lamentava un’errata valutazione da parte dei giudici di merito, sostenendo che vi fossero elementi sufficienti per una riduzione di pena. La questione centrale, dunque, non riguardava la colpevolezza, ma esclusivamente l’entità della sanzione e il mancato riconoscimento di circostanze favorevoli.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità per Ripetitività
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13264/2024, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La motivazione di questa decisione è netta: il motivo presentato dall’imputato non era altro che una riproposizione di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici di legittimità, non sono stati introdotti nuovi profili di censura che potessero mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Le Motivazioni sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È invece sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua decisione evidenziando due fattori chiave:
1. L’assenza di elementi positivi di valutazione: Non erano emersi aspetti della condotta o della personalità dell’imputato meritevoli di una considerazione favorevole.
2. La presenza di precedenti specifici: L’imputato aveva già quattro precedenti penali, un dato oggettivo che milita a sfavore della concessione del beneficio.
Questa motivazione è stata giudicata dalla Cassazione come logica, coerente e non sindacabile in sede di legittimità. La Corte non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare che la decisione del giudice di merito sia stata presa nel rispetto della legge e con un percorso argomentativo esente da vizi manifesti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che un ricorso in Cassazione basato sul diniego delle attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate nei gradi di merito, senza evidenziare una manifesta illogicità nella motivazione del giudice. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo di legittimità che richiede la deduzione di vizi specifici e non la semplice richiesta di una nuova valutazione dei fatti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore e contro l’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come l’assenza di elementi positivi di valutazione e la presenza di precedenti penali, per giustificare il diniego.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13264 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso;
Considerato che l’unico motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, evidenziando l’assenza di elementi positivi di valutazione e i quattro precedenti specifici.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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