Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale per l’individualizzazione della pena, permettendo al giudice di adeguarla alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e deve basarsi su elementi concreti e meritevoli di valutazione positiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile richiederle e i motivi che conducono a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo, richiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche per ottenere una riduzione della pena. L’imputato sosteneva che la sua condotta, seppur illecita, fosse caratterizzata da elementi che ne diminuivano la gravità, quali la tenuità del fatto e lo stato di ebbrezza al momento della commissione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una disamina rigorosa dei motivi presentati, ritenuti infondati e non idonei a superare il vaglio di legittimità.
Le Motivazioni: Analisi del Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte ha articolato la sua decisione sulla base di diversi principi giuridici consolidati, offrendo importanti spunti di riflessione. I giudici hanno evidenziato come il ricorso fosse inammissibile per diverse ragioni concorrenti.
1. Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il primo profilo di inammissibilità risiede nella genericità del motivo di ricorso. La difesa si era limitata a riproporre le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione con cui la Corte territoriale le aveva respinte. Un ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e disattese, ma deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata.
2. Il Divieto di Doppia Valutazione (Ne bis in idem)
La Corte ha sottolineato che la pena inflitta era già corrispondente al minimo edittale, proprio in considerazione della tenuità del fatto. Di conseguenza, la stessa circostanza (la lieve entità del danno o del pericolo) non poteva essere nuovamente valorizzata per concedere anche le attenuanti generiche. Si applicherebbe, in sostanza, un principio simile al ne bis in idem, secondo cui un elemento non può essere valutato due volte a favore del reo.
3. Irrilevanza delle Scelte Processuali
La difesa aveva inoltre suggerito che il consenso prestato all’acquisizione di alcuni atti dal fascicolo del pubblico ministero dovesse essere valutato positivamente. La Cassazione ha ribadito che tale scelta difensiva, di per sé, non integra un elemento sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti, che devono invece fondarsi su aspetti sostanziali legati al fatto o alla personalità dell’imputato.
4. Lo Stato di Ebbrezza come Potenziale Aggravante
Infine, la Corte ha smontato l’argomento relativo allo stato di ebbrezza. Lungi dal poter essere considerata un’attenuante, la commissione di un reato in stato di alterazione alcolica, secondo la Corte, potrebbe addirittura configurare un’aggravante, poiché non diminuisce la capacità di intendere e di volere ai fini dell’imputabilità e può indicare una maggiore pericolosità sociale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma alcuni principi chiave in materia di trattamento sanzionatorio e di ammissibilità dei ricorsi. Per gli operatori del diritto, emerge la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi, confrontandosi analiticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Per gli imputati, la decisione chiarisce che la richiesta di attenuanti generiche deve poggiare su elementi positivi e concreti, non potendo fare leva su circostanze già valutate dal giudice (come la tenuità del fatto per la determinazione della pena base) o su elementi che, come lo stato di ebbrezza, sono giuridicamente neutri o addirittura negativi ai fini della valutazione.
È possibile ottenere le attenuanti generiche se la pena è già stata fissata al minimo previsto dalla legge in considerazione della tenuità del fatto?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che se la tenuità del fatto è già stata considerata per comminare una pena pari al minimo edittale, tale circostanza non può essere nuovamente valutata per la concessione delle attenuanti generiche.
Prestare consenso all’acquisizione di atti processuali può essere un valido motivo per ottenere le attenuanti generiche?
No, la scelta difensiva di acconsentire all’acquisizione di atti dal fascicolo del pubblico ministero non è di per sé un elemento sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Lo stato di ebbrezza al momento della commissione di un reato può essere considerato una circostanza attenuante?
No, secondo la Corte, lo stato di ebbrezza non solo non costituisce un’attenuante, ma potrebbe addirittura essere considerato un’aggravante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4026 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4026 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/04/1988
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.
Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo sul trattamento sanzionatorio, reiterativo di censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua, con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
I giudici, con motivazione insindacabile in questa sede, hanno evidenziato, a pagina 3, che è stata comminata una pena corrispondente al minimo edittale della fattispecie in considerazione della tenuità del fatto, di tal che tale circostanza non può essere nuovamente valorizzata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Né le stesse possono essere riconosciute in virtù della scelta difensiva di prestare consenso alla acquisizione di taluni degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Infine, la circostanza che l’imputato abbia commesso un fatto in stato di ebbrezza, rammenta la Corte, più che un’attenuante potrebbe costituire una aggravante.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.