Attenuanti Generiche: La Cassazione Fissa i Limiti del Ricorso
Il tema delle attenuanti generiche e del loro bilanciamento con le aggravanti è un nodo cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12835/2024) offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso presentato contro una decisione che nega la loro prevalenza. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione delle circostanze è un’attività discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per i reati di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di coltello. La difesa dell’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, lamentando l’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione. Il punto centrale della doglianza era il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata, con la Corte territoriale che aveva optato per un giudizio di equivalenza.
Il Motivo del Ricorso: il Bilanciamento delle Attenuanti Generiche
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla richiesta di una nuova valutazione del bilanciamento delle circostanze. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare le attenuanti generiche come preponderanti sull’aggravante, con una conseguente riduzione della pena. Questa argomentazione, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di Cassazione, che non è una terza istanza di merito ma un organo di controllo sulla legittimità delle decisioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La Corte ha sottolineato che la richiesta del ricorrente implicava una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che esula dalle competenze della Suprema Corte. Quest’ultima, infatti, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, senza poter entrare nel “merito” della ricostruzione dei fatti o delle valutazioni discrezionali.
Le Motivazioni: i Limiti del Giudizio di Legittimità sulle Attenuanti Generiche
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 10713/2010). Secondo tale principio, il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è una prerogativa del giudice di merito. Questo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia frutto di un mero arbitrio, palesemente illogica o del tutto assente.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse sufficiente. I giudici di secondo grado avevano ritenuto il giudizio di equivalenza tra le circostanze come la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena inflitta. Una simile motivazione, sebbene sintetica, non è considerata né arbitraria né illogica, e pertanto resiste al vaglio di legittimità. Di conseguenza, il tentativo di ottenere in Cassazione una nuova e più favorevole ponderazione delle circostanze è stato respinto come inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: non ogni valutazione del giudice di merito può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione. Il riconoscimento e il bilanciamento delle attenuanti generiche rientrano in quella sfera di discrezionalità che, se esercitata con una motivazione logica e non contraddittoria, diventa insindacabile in sede di legittimità. Per gli avvocati, ciò significa che i motivi di ricorso su questo punto devono essere formulati non come una semplice richiesta di riconsiderazione, ma devono mirare a dimostrare un vizio logico manifesto o un’assoluta carenza di motivazione nella sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quali reati l’imputato è stato condannato?
L’imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e di porto ingiustificato di coltello.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di rivalutare il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti implica un giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità, e la motivazione della corte d’appello non era né illogica né arbitraria.
Cosa stabilisce la Corte riguardo alla motivazione sul bilanciamento delle circostanze?
La Corte ha stabilito che, per giustificare la decisione di non far prevalere le attenuanti (giudizio di equivalenza), è sufficiente che il giudice motivi che tale soluzione sia la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena concreta inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12835 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
42102/2023
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e di porto ingiustificato di coltello;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata, è manifestamente infondato alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata ( pg. 5, par. 8.1), oltre che inammissibilmente formulato, non essendo consentito in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931)
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024