Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35979 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell Corte di Appello di Milano con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio che lo ha condannato per il reato di furto in abitazio
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al affermazione della penale responsabilità, alla riqualificazione del fatto nel reat ricettazione e al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte cassazione una diversa – e per il ricorrente più favorevole – ricostruzione dei fatt noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legitti investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialme riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragioni decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). La Corte, con motivazione esaustiva e non illogica, sottolinea l contiguità dello spazio temporale tra l’introduzione nella proprietà privata de persone offese e il ritrovamento della falciatrice sottratta dal capanno degli attr proprio mentre l’imputato era intento a caricarla all’interno della propria vet nonchè la totale inverosimiglianza della versione dei fatti offerta dal ricorrent fronte di tale completo apparato argomentativo, sorretto da un ragionamento logico e lineare, il ricorrente si limita ad opporre censure di mero fatto, peraltro già og dei motivi di appello ampiamente disattesi dalla Corte territoriale. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
In merito al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, la Corte di appello mette in riliev negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti per estorsione, frode assicurativa, danneggiamento, furto e cessione di stupefacenti. La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenz legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuan generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli element favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2 Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuant generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi ind
dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla pers del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso pu all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549)
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pa RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuni nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pre COGNOME nte