Attenuanti Generiche: Perché la Cassazione Dichiara Inammissibile un Ricorso Troppo Generico
L’ottenimento delle attenuanti generiche può influenzare significativamente l’entità della pena. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico, ma una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12572/2024) ci offre un chiaro esempio dei limiti entro cui tale valutazione può essere contestata e dei requisiti di specificità che un ricorso deve avere per non essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato lamentava principalmente due aspetti della decisione dei giudici di merito: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego dell’attenuante specifica del danno di particolare tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale.
Secondo la difesa, i giudici non avevano adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. Il caso è quindi giunto all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a valutare la legittimità delle motivazioni addotte dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di concessione delle attenuanti, ma si ferma a un livello precedente: la valutazione della correttezza con cui il ricorso è stato formulato. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero manifestamente infondati e, in parte, ripetitivi, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
L’ordinanza si basa su principi consolidati nella giurisprudenza della Corte. Vediamo nel dettaglio le ragioni dietro la decisione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È invece sufficiente che la sua motivazione si basi su un riferimento congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sulla semplice assenza di elementi positivi di rilievo.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ritenuta adeguata. Di conseguenza, il motivo di ricorso, che si limitava a contestare genericamente tale valutazione, è stato giudicato infondato. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che la motivazione sia logica e non contraddittoria.
La Valutazione del Danno di Lieve Entità
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo all’attenuante del danno di lieve entità, la Corte lo ha considerato “del tutto reiterativo”. L’imputato non aveva mosso critiche specifiche alla motivazione della sentenza d’appello, ma si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni.
La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla gravità del danno è un tipico esercizio della discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al cosiddetto “sindacato di legittimità” della Cassazione, a meno che l’argomentazione del giudice non presenti vizi logici o giuridici evidenti, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza
Questa ordinanza ci insegna due lezioni importanti. La prima è che la concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice, e la sua decisione è difficilmente censurabile in Cassazione se supportata da una motivazione logica, anche se sintetica. La seconda è l’importanza cruciale della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente lamentare una decisione sfavorevole; è necessario confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o errori di diritto. Un ricorso generico o meramente ripetitivo è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
La Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui non è necessario che il giudice di merito consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la valutazione del giudice sul danno di lieve entità?
No, non è generalmente possibile. La valutazione del pregiudizio subito dalla persona offesa rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità della Cassazione, a condizione che l’argomentazione a sostegno della decisione sia immune da vizi logico-giuridici, come nel caso di specie.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luc della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il din della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi neg ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rima disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come ritenuto nella sp veda, in particolare, pag. 6 e 7);
osservato che l’ulteriore motivo, inerente al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., del reiterativo, omette di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello e è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giud merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio s dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l’argomentazio posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immu da vizi logico-giuridici, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.