Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Infondato
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12377/2024) offre un chiaro esempio di come la valutazione dei precedenti penali possa essere determinante nel negare tale beneficio e, di conseguenza, nel rendere inammissibile un ricorso palesemente infondato. Analizziamo la decisione per comprendere i criteri seguiti dai giudici di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per i reati di danneggiamento aggravato e minaccia. La sentenza, emessa in primo grado, è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Messina. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo: il vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi favorevoli, meritando quindi una censura da parte della Suprema Corte.
Il Ruolo dei Precedenti Penali nel Giudizio sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della questione giuridica risiede nella valutazione che il giudice di merito deve compiere ai sensi dell’art. 133 del codice penale per la concessione delle attenuanti generiche. Questo articolo elenca una serie di parametri, tra cui la gravità del danno, l’intensità del dolo e, soprattutto, i precedenti penali e la capacità a delinquere del reo.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti proprio in virtù dei numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato. La difesa ha tentato di contestare tale valutazione in Cassazione, presentando in modo generico presunti ‘dati favorevoli’, tra cui una presunta assenza di precedenti specifici, affermazione che si è rivelata contraria agli atti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo ‘manifestamente infondato e versato in fatto’. Questa formula indica che il ricorso non presentava vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma tentava di ottenere un nuovo e non consentito giudizio sui fatti, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni
I giudici hanno sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse ‘congrua e logica’. Il giudice di secondo grado non si era limitato a escludere genericamente la presenza di elementi favorevoli, ma aveva attivamente valorizzato un dato negativo di grande peso: i numerosi precedenti penali dell’imputato, alcuni dei quali relativi a reati della stessa indole. La Cassazione ha ribadito che tale apprezzamento, essendo frutto di un potere discrezionale esercitato correttamente, non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la semplice e generica indicazione di presunti elementi positivi.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare una presunta ingiustizia. È necessario dimostrare un vizio logico o giuridico palese nella motivazione del giudice di merito. Quando, come in questo caso, la decisione si fonda su elementi concreti e negativi (come una significativa storia criminale), il ricorso che li ignora o li contesta genericamente è destinato all’inammissibilità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (€ 3.000) funge da sanzione per aver proposto un’impugnazione palesemente priva di fondamento, evidenziando una colpa nel gravame.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La contestazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era generica e si basava su una valutazione dei fatti, non consentita in sede di Cassazione, scontrandosi con la motivazione logica e congrua della Corte d’Appello che aveva valorizzato i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche?
La Corte ha considerato preponderanti gli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, in particolare i numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato. Questi elementi negativi sono stati ritenuti sufficienti per giustificare il diniego del beneficio.
Per quale motivo l’imputato è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, è una conseguenza prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha ravvisato una colpa nel ricorrente, data l’evidente infondatezza e quindi l’inutilità della sua impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12377 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12377 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 987/2023, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti aggravati di danneggiamento e minaccia;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivaz in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congru logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01) – non limitandosi ad escludere la sussistenza di elementi favore da valorizzare, ma rimarcando che l’imputato ha riportato numerosi precedenti penali anche specifici – e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramit dell’indicazione assertiva di taluni dati favorevoli, ivi compresa l’assenza di precedenti spe (prospettata in maniera del tutto generica);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.