Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Vago e Ripetitivo
L’applicazione delle attenuanti generiche e il loro bilanciamento con le circostanze aggravanti rappresenta uno dei nodi cruciali del processo penale, incidendo direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 12257 del 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità di un ricorso che contesta proprio tale valutazione. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: per essere esaminato, un ricorso non può limitarsi a riproporre genericamente le proprie tesi, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto, giudicato con rito abbreviato, per una serie di gravi reati: porto e detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione e detenzione di cocaina a fini di spaccio. A rendere il quadro ancora più serio, vi era la contestazione dell’aggravante di aver commesso i fatti al fine di agevolare un clan camorristico.
I giudici di merito, pur riconoscendo le attenuanti generiche, avevano operato un giudizio di bilanciamento che le considerava equivalenti alla recidiva qualificata contestata, e non prevalenti. La pena finale era stata quindi calcolata tenendo conto di tale equivalenza, oltre che dell’aumento per la continuazione e della diminuzione per la scelta del rito processuale.
Il Motivo del Ricorso e le Attenuanti Generiche
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi di fatto che dimostravano i “passi avanti” compiuti dall’imputato nel suo percorso di rieducazione e reinserimento sociale. L’obiettivo era ottenere una pena più mite attraverso una valutazione più favorevole delle circostanze a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè se le attenuanti dovessero o meno prevalere), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Dichiarare un ricorso inammissibile significa che esso è privo dei requisiti minimi per poter essere discusso e deciso nel suo contenuto.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulle Attenuanti Generiche è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su argomentazioni nette e consolidate nella giurisprudenza. In primo luogo, ha evidenziato come la sentenza della Corte d’Appello fosse corredata da una “appropriata motivazione”, basata su elementi probatori significativi e priva di vizi logico-giuridici, anche sul punto specifico del bilanciamento delle circostanze.
Il cuore della decisione, però, risiede nella critica mossa al ricorso stesso. I giudici hanno definito le argomentazioni della difesa come “vaghe e non specifiche”. In altre parole, il ricorrente non aveva assolto al suo onere di formulare una critica puntuale e argomentata contro la sentenza di secondo grado. Anziché smontare il ragionamento dei giudici d’appello, si era limitato a riproporre la propria tesi in modo generico.
La Corte ha qualificato la doglianza come “meramente reiterativa”, cioè una semplice ripetizione di un profilo di censura già ampiamente esaminato e motivatamente respinto nei gradi di merito. Un ricorso in Cassazione non può essere una sterile riproposizione delle stesse richieste, ma deve individuare e criticare in modo specifico gli errori di diritto o i vizi logici della decisione impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità e la pertinenza dei motivi di ricorso sono requisiti di ammissibilità imprescindibili. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o riaffermare la propria versione; è necessario un confronto analitico e critico con la motivazione del provvedimento che si contesta. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
Le conseguenze di tale esito non sono solo procedurali, ma anche economiche. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questo serve da monito contro la presentazione di impugnazioni dilatorie o prive di un solido fondamento critico.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le argomentazioni presentate erano vaghe, non specifiche e si limitavano a ripetere critiche già adeguatamente esaminate e respinte con motivazione logica e giuridicamente corretta dalla Corte d’Appello.
Cosa aveva chiesto il ricorrente riguardo alle attenuanti generiche?
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Sosteneva che la Corte d’Appello non avesse considerato a sufficienza le circostanze di fatto che dimostravano i suoi “passi avanti” nel percorso di rieducazione e reinserimento sociale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 10 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 2 febbraio 2022, all’esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile di più reati di porto e di detenzione illegale di armi da fuoco e di ricettazione ed inoltre di detenzione a fine di cessione di cocaina, fatti commessi il 22 luglio 2021 al fine di agevolare clan camorristico operante in Campania, in conseguenza condannandolo, concesse le attenuanti generiche e stimate le stesse equivalenti alla contestata recidiva qualificata, riconosciuta anche l’attenuante speciale di cui all’art. 416-bisl, comma 3, cod. pen., con l’aumento per la continuazione e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, quanto al mancato accoglimento del motivo di appello con il quale ha chiesto il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, evidenziando circostanza di fatto che dimostrerebbero i “passi avanti” fatti dall’imputato nel percorso di rieducazione e di reinserimento sociale intrapreso.
3.11 ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici anche quanto al tema, posto nel ricorso, dell’esito del giudizio di bilanciamento. Rispetto alla decisione impugnata il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
La doglianza risulta, comunque, meramente reiterativa di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, con ampia motivazione dei giudici di merito che è corredata da corretti argomenti giuridici (pp. 4-6 della sentenza di appello), non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.