Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a ribadire i confini entro cui deve muoversi il giudice di merito e i limiti del sindacato di legittimità. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando il diniego di tali circostanze sia da considerarsi legittimo e quando, invece, un ricorso possa avere successo.
I Fatti del Caso: Il Diniego in Appello
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Napoli. L’appellante si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva. La Corte territoriale aveva respinto la richiesta, motivando la propria decisione sulla base di due elementi principali:
1. I precedenti penali e la condotta dell’imputato: Valutati negativamente, questi elementi hanno indotto i giudici a ritenere non meritevole il beneficio.
2. L’entità della pena: La sanzione era già stata fissata nel minimo edittale previsto dalla legge per il reato contestato (un anno, ai sensi dell’art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011). Essendosi il processo svolto con rito ordinario, non era possibile alcuna ulteriore riduzione.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ruolo delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la lamentata omissione di motivazione era, in realtà, insussistente. La Corte di Appello aveva fornito una giustificazione adeguata, logica e coerente per la sua decisione, respingendo il motivo di gravame in modo corretto.
Il Giudizio Discrezionale del Giudice di Merito
Il punto centrale della pronuncia risiede nel richiamo a un principio consolidato: la valutazione delle circostanze e il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti (come la recidiva) rientrano nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, tuttavia, non è illimitato. Deve essere esercitato fornendo una motivazione che dia conto degli indici giustificativi presi in considerazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sulla natura del sindacato di legittimità. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la decisione impugnata non sia frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Se la sentenza, come nel caso di specie, è sorretta da una “sufficiente complessiva illustrazione” delle ragioni del decidere, essa sfugge a qualsiasi censura in sede di legittimità.
Il ricorrente, pur lamentando formalmente una violazione di legge, tentava in sostanza di ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di merito, un’operazione preclusa in Cassazione. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque affronti un processo penale: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti. Per contestare efficacemente un diniego, non è sufficiente dissentire dalla valutazione, ma è necessario dimostrare che la motivazione del giudice è arbitraria, manifestamente illogica o del tutto assente. In assenza di tali vizi, il ricorso in Cassazione è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando fornisce una motivazione adeguata e non illogica, basata su elementi concreti come i precedenti penali e la condotta negativa dell’imputato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la decisione sulle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione. Il suo controllo, definito sindacato di legittimità, si limita a verificare che la motivazione del giudice precedente non sia arbitraria, illogica o del tutto assente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, poiché si ritiene che il ricorso sia stato presentato senza fondati motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12102 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che la lamentata omessa motivazione non sussiste poiché la Corte di appello di Napoli – in modo adeguato ed esente da vizi logici – ha respinto il motivo di gravame proposto da NOME COGNOME relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche in via prevalente (rispetto alla contestata recidiva) dando rilievo ai precedenti penali ed alla pessima condotta dell’imputato ed osservando, quanto alla entità della pena, che essa era stata fissata nel minimo edittale di anni uno (previsto per il reato di cui all’art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011) e che il giudizio si era svolto con il rito ordinario di talché essa non poteva essere ulteriormente ridotta;
Ritenuto quindi che, in relazione alle attenuanti generiche, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio comparazione tra circostanze) che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 27045001), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione;
Considerato, quindi, che il ricorrente – pur lamentando il vizio di violazione di legge – in realtà vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale ai fini del giudizio di valenza tra le circostante generiche e la recidiv
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2024.