Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la richiesta di applicazione di tali attenuanti deve essere supportata da motivi validi e non generici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso quando questo si fonda esclusivamente sulla loro mancata concessione, delineando i criteri di ammissibilità.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la presunta violazione della legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la corte territoriale aveva errato nel non concedere una riduzione di pena sulla base di queste circostanze non tipizzate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era non solo generico, ma anche manifestamente infondato, chiudendo così la porta a un’ulteriore discussione del caso. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità del Ricorso sulle Attenuanti Generiche
La motivazione della Cassazione è netta e si basa su un principio consolidato. Il ricorso è stato considerato ‘generico’ perché non contestava in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva già motivato la sua decisione di non concedere le attenuanti generiche, sottolineando l’assenza di ‘elementi positivamente apprezzabili’ a favore dell’imputato. Il giudice di secondo grado, quindi, aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, fornendo una giustificazione logica e priva di vizi evidenti. Presentare un ricorso in Cassazione che si limita a lamentare la mancata concessione delle attenuanti senza smontare il ragionamento del giudice precedente si traduce in un motivo inammissibile. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un importante principio per la redazione dei ricorsi in Cassazione. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione del giudice d’appello, specialmente su questioni, come la concessione delle attenuanti generiche, che rientrano in un’ampia sfera di discrezionalità. Per avere una possibilità di successo, il ricorso deve identificare un vizio specifico nella motivazione della sentenza impugnata, come un’evidente illogicità, una contraddizione o una carenza argomentativa. In assenza di tali elementi, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna.
Perché il ricorso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e priva di vizi per la sua decisione, basata sull’assenza di elementi positivamente apprezzabili a favore dell’imputato.
Cosa deve dimostrare un ricorrente per contestare validamente la mancata concessione delle attenuanti generiche in Cassazione?
Il ricorrente non può limitarsi a lamentare la mancata concessione. Deve invece dimostrare la presenza di un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, come un’illogicità manifesta o una contraddittorietà, che abbia inficiato la valutazione del giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO Armanno
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso afferente al reato ex art. 337 cod. pen., che censura il vizio di motivazione circa l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sull’assenza di elemen positivamente apprezzabili.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2024.