Attenuanti Generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro richiesta deve seguire precisi canoni formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, Ord. n. 11252/2024) offre importanti chiarimenti sui motivi che possono portare alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso incentrato su tale aspetto, delineando i confini del sindacato di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente lamentava, in sede di Cassazione, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’analisi della Suprema Corte, tuttavia, si è concentrata non tanto sul merito della richiesta, quanto sulla sua ammissibilità processuale. Era emerso, infatti, che il motivo di appello originario si era limitato a una generica richiesta di “rimodulazione della pena”, senza articolare specifiche censure sul diniego delle attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su due pilastri fondamentali. In primo luogo, la genericità del motivo di appello, che non aveva specificamente contestato il diniego delle attenuanti generiche, rendendo di fatto inammissibile la successiva doglianza in sede di legittimità. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come il giudizio di cassazione non possa trasformarsi in una nuova valutazione della congruità della pena, a meno che la decisione del giudice di merito non sia palesemente illogica o arbitraria.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha articolato il suo ragionamento su più punti.
Innanzitutto, ha evidenziato la genericità del motivo di appello. La semplice richiesta di una riduzione di pena non equivale a una critica motivata contro il mancato riconoscimento delle attenuanti. Questo vizio procedurale ha precluso l’esame della questione nel merito in Cassazione.
In secondo luogo, i giudici hanno ritenuto che il diniego delle attenuanti fosse implicitamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti penali dell’imputato. Anche in assenza di una motivazione esplicita su questo punto nella sentenza d’appello, la presenza di un casellario giudiziale non immacolato costituisce un elemento sufficiente a sostenere la decisione del giudice di merito di non concedere il beneficio.
Infine, richiamando consolidata giurisprudenza, la Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: la valutazione sulla congruità della pena è una prerogativa del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello delle corti precedenti, salvo che la determinazione della pena sia frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”, circostanza non riscontrata nel caso di specie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di appello. Per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente una generica richiesta di sconto di pena, ma è necessario articolare censure specifiche, precise e pertinenti. Inoltre, la decisione conferma che i precedenti penali dell’imputato continuano a essere un fattore determinante nella valutazione discrezionale del giudice. Per gli avvocati, ciò significa che la strategia difensiva deve essere costruita con rigore fin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni o le genericità possono precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte.
Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: la genericità del motivo di appello originario, che si limitava a chiedere una rimodulazione della pena senza contestare specificamente il diniego delle attenuanti, e perché la censura mirava a una nuova valutazione della congruità della pena, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
I precedenti penali possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, il diniego delle attenuanti risulta implicitamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti penali dell’imputato. Questo elemento è considerato sufficiente per sostenere la decisione del giudice di merito.
Cosa succede in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME, quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile pe genericità né risulta dedotto in appello, limitandosi il motivo di appello a richieder rimodulazione della pena;
considerato che il diniego delle attenuanti risulta, comunque, implicitamente giustific dal rilievo attribuito ai precedenti penali dell’imputato;
ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto – come nel caso specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Pap Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore
Il Presi COGNOME tia