Attenuanti Generiche: la Cassazione Conferma la Decisione della Corte d’Appello
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando la decisione di una Corte d’Appello e dichiarando inammissibile il ricorso. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti già correttamente esaminati nei gradi di merito.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), che disciplina le ipotesi di lieve entità. L’imputato, dopo la condanna in primo grado, aveva presentato appello, lamentando tra le altre cose il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 21 marzo 2023, aveva respinto la richiesta, confermando la pena. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando il suo motivo di impugnazione proprio sul diniego di tali attenuanti.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha esaminato il motivo del ricorso, focalizzato esclusivamente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato che avrebbero giustificato una riduzione della pena.
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno preso una posizione netta, ritenendo il motivo del tutto inammissibile. La decisione della Corte Suprema si fonda su una valutazione della coerenza logica e della correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva chiarito in modo esauriente e logico le ragioni per cui, nel caso di specie, non potevano essere riconosciute le invocate attenuanti generiche. La sentenza di secondo grado, secondo i giudici supremi, conteneva una motivazione completa e priva di vizi giuridici.
Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti e decidere se avrebbe concesso o meno le attenuanti, ma solo di verificare se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione adeguata e non contraddittoria. Poiché la Corte d’Appello aveva correttamente esposto il suo ragionamento, il ricorso è stato giudicato privo di fondamento legale.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un importante monito sulle condizioni di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione. Dimostra che non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito per ottenere una revisione della sentenza. È necessario, invece, individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione. In assenza di tali elementi, come nel caso del diniego delle attenuanti generiche basato su una motivazione coerente, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze del caso concreto, purché tale discrezionalità sia esercitata attraverso una motivazione logica e giuridicamente corretta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione chiara, corretta e logica per negare la concessione delle attenuanti generiche, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Qual era l’oggetto principale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’oggetto principale del ricorso era il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello, che il ricorrente riteneva ingiusto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a DELTA STATE( NIGERIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27560/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73, comm d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche;
Ritenuto il motivo inammissibile avendo la Corte correttamente chiarito le ragioni per le q nella specie non possono essere riconosciute le invocate attenuante (cfr., pagg. 2- 3 sentenz impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.