Attenuanti generiche: quando il ricorso è inammissibile per aspecificità
L’istituto delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e il diniego deve essere impugnato con motivi specifici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’ammissibilità del ricorso quando si contesta proprio questa decisione, sottolineando l’importanza di non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già valutate nei gradi di merito.
Il Caso in Analisi: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la decisione di primo grado, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Corte d’Appello
Il giudice del gravame aveva ritenuto infondate le richieste della difesa, motivando il proprio diniego sulla base degli elementi emersi durante il processo. Le ragioni addotte dall’imputato per ottenere una riduzione di pena non erano state considerate sufficienti a giustificare il beneficio.
Il ricorso in Cassazione
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge proprio in relazione alla mancata concessione delle attenuanti. Il fulcro della sua difesa si basava sugli stessi argomenti già presentati e respinti in appello.
Attenuanti Generiche e Specificità del Ricorso: la Posizione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni in materia di attenuanti generiche.
Il principio della non specificità dei motivi
Il primo punto cardine della decisione è la ‘aspecificità’ del motivo di ricorso. La Cassazione ha evidenziato che l’impugnazione era fondata su argomenti che “ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame”. Questo approccio rende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Per essere ammissibile, un ricorso deve instaurare un confronto critico e puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a una sterile ripetizione delle difese.
La valutazione di merito del giudice
In secondo luogo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di merito, riservato al giudice delle fasi precedenti. Questo giudizio non può essere riesaminato in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la motivazione del diniego è stata giudicata esente da vizi evidenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando la propria giurisprudenza costante. Si è affermato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione. Di conseguenza, tutti gli altri argomenti si considerano implicitamente superati e disattesi dalla scelta motivazionale del giudice. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era logicamente coerente, il ricorso non poteva trovare accoglimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame offre una lezione chiara per la pratica forense: un ricorso per Cassazione, specialmente se incentrato su valutazioni di merito come quelle relative alle attenuanti generiche, deve essere costruito in modo critico e specifico. Non è sufficiente ripetere le argomentazioni respinte in appello. È invece necessario dimostrare in che modo la decisione impugnata sia viziata da un’evidente illogicità o da una violazione di legge. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando è aspecifico, ovvero quando si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte dal giudice d’appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa deve fare il giudice per motivare correttamente il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la Corte, non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi e sia esente da vizi logici evidenti. Gli altri argomenti si intendono implicitamente superati.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4242 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4242 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 26/02/1971
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto inoltre che, il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il”Presid nte