Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10291 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello motivato sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. che ha ritenuto invece non praticabile in assenza del requisito della non abitualità della condotta del ricorrente, a carico del quale risultavano plurimi precedenti per reati contro il patrimonio e, in tal modo, rendendo una motivazione del tutto congrua in fatto e corretta in diritto (cfr., Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266591 – 01 secondo cui, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui si discute il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame) essendo inoltre appena il caso di ribadire che, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità pe particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01);
rilevato che il secondo motivo è a sua volta manifestamente infondato dovendosi ribadire che “le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); in definitiva, quindi, “la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio” (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, COGNOME, Rv. 266460 – 01; Sez. 3 – , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01);
ritenuto che il terzo motivo è precluso – ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – dalla sostanziale assenza di doglianze articolate, sul punto, nell’atto di appello (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) e su cui, pertanto, la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivare; è pacifico, infatti, che il difetto di motivazione dell sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (cfr., Sez. 5 – , n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, COGNOME, Rv. 262700 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 09/01/2024