Attenuanti Generiche: Non un Regalo del Giudice, ma un Diritto da Motivare
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale per personalizzare la pena, adattandola alla specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è un atto di mera liberalità del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, che per ottenere questo beneficio è necessario presentare una richiesta specifica e ben argomentata, pena l’inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello che, tra le altre cose, aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso in Cassazione si fondava proprio sulla contestazione di tale diniego, ritenuto ingiusto dalla difesa. La ricorrente sperava di ottenere una riduzione della pena facendo leva su questo istituto.
La Decisione della Cassazione sull’Applicazione delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza: le attenuanti generiche non possono essere considerate come una “benevola e discrezionale concessione” da parte del giudice. Al contrario, esse costituiscono il riconoscimento di situazioni non contemplate da specifiche attenuanti, ma che presentano connotazioni talmente rilevanti e speciali da giustificare una considerazione più incisiva ai fini della determinazione della pena.
Le Motivazioni della Corte: L’Onere di Specificazione
Il cuore della decisione risiede nella definizione dell’onere che grava sulla parte che richiede le attenuanti. La Corte ha spiegato che la concessione di tale beneficio deve fondarsi sull’accertamento di situazioni concrete, idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza a favore dell’imputato.
Di conseguenza, quando la richiesta avanzata dalla difesa è generica, ovvero non specifica gli elementi e le circostanze che dovrebbero convincere il giudice della sua fondatezza, l’onere di motivazione del giudice in caso di diniego si riduce notevolmente. In tali circostanze, la Corte ha stabilito che la motivazione del diniego è pienamente soddisfatta con il semplice richiamo alla “ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio”.
In altre parole, non si può chiedere al giudice di cercare d’ufficio elementi a favore dell’imputato se la difesa stessa non è in grado di indicarli. La richiesta deve essere il punto di partenza di una valutazione, non un invito al giudice a compiere un’indagine autonoma.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia è un monito importante per gli operatori del diritto. Chi intende chiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche non può limitarsi a una formula di stile, ma deve articolare una richiesta dettagliata, ancorata a fatti concreti emersi nel processo. È necessario indicare con precisione quali aspetti della condotta (precedente o successiva al reato), della personalità dell’imputato o del contesto fattuale meritino una valutazione positiva ai fini di una mitigazione della sanzione. Un ricorso basato su una richiesta vaga è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le attenuanti generiche sono una concessione automatica o discrezionale del giudice?
No, non sono né una concessione automatica né un atto di benevola discrezionalità. Costituiscono il riconoscimento di situazioni specifiche e rilevanti che, pur non essendo previste come attenuanti tipiche, giustificano una pena più mite.
Cosa deve fare l’imputato per ottenere le attenuanti generiche?
L’imputato, attraverso il proprio difensore, deve presentare una richiesta specifica che illustri gli elementi e le circostanze concrete che, a suo avviso, possono giustificare un trattamento di speciale benevolenza. Una richiesta generica è insufficiente.
Come può il giudice motivare il diniego delle attenuanti generiche se la richiesta è vaga?
Secondo la Corte, se la richiesta dell’imputato è generica e non indica elementi specifici, il giudice adempie al suo onere di motivazione semplicemente affermando che agli atti del processo non risultano elementi positivi su cui poter fondare la concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo del ricorso è manifestamente infondato dovendosi ribadire che “le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); in definitiva, quindi, “la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio” (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, COGNOME, Rv. 266460 01; Sez. 3 – , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consig)i-ere Estensore