Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego e Dichiara il Ricorso Inammissibile
L’ordinanza n. 10021 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione del ricorso avverso il diniego delle attenuanti generiche. In un’epoca di crescente attenzione al garantismo, questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la critica a una decisione del giudice di merito deve essere specifica e non può limitarsi a una generica lamentela. Esaminiamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente sollevava un unico motivo di doglianza, lamentando sia la mancata concessione delle attenuanti generiche, sia l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicato.
Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. Il caso giungeva quindi all’esame della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a valutare la legittimità della decisione impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di concessione delle attenuanti, ma si ferma a un livello preliminare, giudicando il ricorso stesso come “manifestamente infondato”.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente privi di fondamento.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato la Suprema Corte a ritenere l’impugnazione manifestamente infondata. I giudici hanno sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello, sebbene sintetica, era del tutto esente da vizi logici evidenti.
La Corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche basandosi su un presupposto chiaro: “l’assenza di elementi di segno positivo”. In altre parole, dall’analisi del caso e della personalità dell’imputato non erano emersi fattori meritevoli di una valutazione favorevole che potessero giustificare una mitigazione della pena. La Cassazione ha ritenuto che una tale motivazione, benché concisa, sia pienamente sufficiente a giustificare il diniego. Non spetta al giudice di merito andare alla ricerca di elementi positivi non evidenziati, ma è onere dell’interessato allegare e provare circostanze a proprio favore.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente una critica generica e astratta. È necessario che il ricorrente individui specifiche illogicità o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito. Se la motivazione, come in questo caso, si fonda su un presupposto logico e fattuale (l’assenza di elementi positivi), il ricorso che non riesce a scalfire tale fondamento è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e ben argomentati, evitando impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose.
È sufficiente lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche per ottenere una revisione della sentenza?
No, non è sufficiente. Secondo l’ordinanza, il ricorso è inammissibile se la motivazione del giudice di merito che nega le attenuanti è logica e non palesemente errata, come nel caso in cui si basi sull’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato” in relazione alle attenuanti generiche?
Significa che le argomentazioni del ricorrente sono palesemente prive di fondamento giuridico. In questo caso, il ricorso era infondato perché criticava una decisione (il diniego delle attenuanti) che era stata motivata in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello, evidenziando la mancanza di elementi favorevoli all’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che, a pagina 5, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti de quo ha evidenziato l’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre idente