Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Giudice di Merito
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. Tuttavia, la loro concessione o il loro diniego è spesso oggetto di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10004/2024) chiarisce i confini del sindacato di legittimità su questo tema, ribadendo l’ampia discrezionalità del giudice di merito.
Il caso in esame: il diniego delle attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione possibile. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valorizzato alcuni elementi a favore dell’imputato, limitandosi a una valutazione ritenuta insufficiente.
La questione sottoposta alla Suprema Corte non riguardava, quindi, una riconsiderazione dei fatti, ma unicamente la legittimità della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano esercitato il loro potere discrezionale nel dosare la pena e le relative circostanze.
La decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il giudizio sulla concessione, sul diniego o sulla misura delle attenuanti generiche è di competenza esclusiva del giudice di merito e non può essere messo in discussione in Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Le motivazioni della Corte
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata presentava una motivazione esente da “evidenti illogicità”. I giudici hanno richiamato un orientamento giurisprudenziale costante, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
È sufficiente, infatti, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Con tale valutazione, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica per la sua scelta, rendendo il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame conferma la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica delle motivazioni. La valutazione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice che ha esaminato le prove e conosciuto direttamente il processo. Contestare tale valutazione in Cassazione è possibile solo se si dimostra un vizio logico manifesto nella motivazione, non semplicemente un disaccordo sulla scelta fatta. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un ricorso ritenuto privo di fondamento.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, poiché tale giudizio spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Il giudice che nega le attenuanti generiche deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza costante richiamata nell’ordinanza, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che considera decisivi, implicitamente ritenendo superati tutti gli altri.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente