Attenuanti generiche: il diniego motivato rende il ricorso inammissibile
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nella determinazione della pena, affidato alla valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9982/2024) ribadisce i limiti entro cui è possibile contestare il diniego di tale beneficio, chiarendo che un ricorso generico, di fronte a una motivazione logica del giudice di merito, è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. A suo avviso, la Corte territoriale aveva errato nel non applicare la diminuzione di pena prevista per questa tipologia di circostanze.
L’Analisi della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, qualificandolo come generico e, soprattutto, manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno incentrato la loro analisi non sul merito della concessione delle attenuanti, ma sulla legittimità della motivazione addotta dalla Corte d’Appello per negarle. Il sindacato della Cassazione, infatti, non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la presenza di vizi logici o contraddizioni palesi nel ragionamento esposto nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come la decisione della Corte d’Appello fosse supportata da una motivazione esente da evidenti illogicità. Il giudice di secondo grado aveva, infatti, giustificato il diniego delle attenuanti generiche sottolineando la totale “assenza di elementi di segno positivo” a favore dell’imputato.
Secondo la Cassazione, una motivazione di questo tipo è pienamente legittima. Il giudice non è tenuto a cercare d’ufficio elementi positivi, ma deve valutare quelli emersi nel corso del processo. Se dal quadro processuale non scaturisce alcun elemento meritevole di considerazione ai fini di una mitigazione della pena (come la confessione, il risarcimento del danno, la giovane età in determinate condizioni, etc.), il diniego delle attenuanti è correttamente motivato. La Corte ha richiamato un proprio precedente conforme (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022), consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai stabile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale per chi intende impugnare una sentenza penale: non è sufficiente lamentare genericamente la mancata concessione di un beneficio. Per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche, è necessario individuare e dimostrare un vizio specifico nella motivazione del giudice, come una palese illogicità, una contraddizione o la mancata valutazione di un elemento positivo concretamente emerso e rilevante. In assenza di tali vizi, il ricorso si espone a una sicura declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma il ricorso può essere accolto solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria. Non è sufficiente un semplice disaccordo con la valutazione del giudice.
Cosa si intende per ‘assenza di elementi di segno positivo’ nella motivazione del giudice?
Significa che il giudice, analizzando il caso, non ha trovato alcun fattore favorevole all’imputato (come la confessione, il risarcimento del danno, la buona condotta processuale, ecc.) che potesse giustificare una riduzione della pena tramite la concessione delle attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Come stabilito nell’ordinanza, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo, con cui si lamenta – in modo, peraltro, generico – la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che, a pagina 3, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti de quo ha evidenziato l’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
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