Attenuanti Generiche: i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la contestazione del loro diniego in sede di Cassazione incontra limiti ben precisi, come evidenziato da una recente ordinanza della Suprema Corte. Quest’ultima ha dichiarato inammissibile un ricorso, ribadendo che la valutazione dei giudici di merito non può essere messa in discussione se non presenta vizi logici evidenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato nei precedenti gradi di giudizio. L’imputato si era rivolto alla Corte di Cassazione lamentando la violazione degli articoli 62-bis e 133 del codice penale. In particolare, contestava la decisione della Corte d’Appello di non riconoscergli le attenuanti generiche e di aver determinato una pena base superiore al minimo edittale, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata carente e illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici supremi, le doglianze presentate dal ricorrente erano “aspecifiche e non consentite in sede di legittimità”. La Corte ha quindi confermato la validità della decisione presa dai giudici d’appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulle Attenuanti Generiche è Stato Respinto?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche. La valutazione si basava su elementi concreti e negativi, quali:
* La mancanza di elementi favorevoli che potessero giustificare una mitigazione della pena.
* L’assenza di qualsiasi segno di pentimento o resipiscenza da parte del condannato.
* La presenza di precedenti penali a carico del ricorrente.
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare nel merito queste valutazioni, che rientrano nella discrezionalità dei giudici dei gradi precedenti. Il sindacato di legittimità può intervenire solo qualora la motivazione della sentenza impugnata sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare una presunta ingiustizia della decisione. È necessario, invece, dimostrare in modo specifico e puntuale l’esistenza di un’illogicità manifesta o di una contraddizione insanabile nel ragionamento seguito dal giudice di merito. In assenza di tali vizi, la valutazione discrezionale sulla concessione o meno delle attenuanti rimane insindacabile in sede di legittimità.
Perché il ricorso per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati sono stati ritenuti aspecifici e non consentiti in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le valutazioni dei giudici precedenti se la loro motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, sull’assenza di pentimento (resipiscenza) e sulla presenza di precedenti penali a carico del ricorrente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9140 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
176. R.G. 34701 -2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che lamentano violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono aspecifici e non consentiti in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti ed alla determinazione di una pena base superiore al limite edittale, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, l’assenza di resipiscenza ed i precedenti penali del ricorrente (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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