Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, il loro riconoscimento non è automatico e il diniego da parte del giudice di merito può essere contestato in Cassazione solo a determinate condizioni. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei limiti di tale impugnazione, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la decisione di primo grado di non concedere le attenuanti generiche. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha basato il suo intero ricorso sulla censura di questa decisione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si ferma a un livello procedurale. Secondo i giudici supremi, il motivo presentato era ‘aspecifico’, ovvero troppo generico per poter essere esaminato. Il ricorso, infatti, non evidenziava contraddizioni logiche o palesi illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitava a contestarne la conclusione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o l’adeguatezza della pena, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici di appello avevano fornito una motivazione chiara e logica per il diniego delle attenuanti generiche, basandosi su tre elementi specifici:
1. La mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena.
2. L’assenza di resipiscenza, ovvero di un reale pentimento da parte dell’imputato.
3. La gravità del fatto commesso.
Poiché questa motivazione è stata ritenuta immune da vizi logici o giuridici, la Cassazione ha concluso che non vi erano i presupposti per annullare la decisione. Contestare semplicemente la valutazione del giudice di merito, senza individuare un errore specifico nel suo ragionamento, non è sufficiente per fondare un ricorso in Cassazione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la pratica legale. Per impugnare con successo un diniego di attenuanti generiche dinanzi alla Corte di Cassazione, non basta esprimere un disaccordo con la valutazione del giudice. È indispensabile articolare un motivo di ricorso specifico, che identifichi con precisione dove la motivazione della sentenza precedente sia illogica, contraddittoria o in violazione di una norma di legge. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, era ‘aspecifico’, ovvero non individuava precise contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a contestarne la valutazione di merito.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione di negare le attenuanti generiche sulla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, sull’assenza di pentimento (resipiscenza) da parte dell’imputato e sulla particolare gravità del fatto commesso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9133 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
169. R.G. 33973 -2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che censura violazione dell’art. 62-bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, l’assenza di resipiscenza e la gravità del fatto (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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