Attenuanti Generiche: i Limiti del Sindacato della Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più significativi della discrezionalità del giudice nel commisurare la pena. Ma cosa succede quando un imputato ritiene ingiusta la loro negazione? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti entro cui è possibile contestare tale decisione in sede di legittimità, confermando un principio consolidato: non si può ricorrere in Cassazione per questioni legate al trattamento sanzionatorio se la motivazione del giudice di merito non è palesemente illogica o arbitraria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale a seguito di giudizio abbreviato, veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso in Cassazione e le Attenuanti Generiche
L’unico motivo di ricorso sollevato dall’imputato si concentrava esclusivamente sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. Si tratta di una doglianza molto comune nei ricorsi penali, poiché le attenuanti generiche permettono al giudice di adattare la sanzione alle specificità del caso concreto, andando oltre le circostanze attenuanti tipiche previste dalla legge.
Le Motivazioni della Cassazione: i Limiti al Sindacato sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara spiegazione sui confini del proprio potere di revisione. I giudici supremi hanno ribadito che le censure relative al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito.
Questo potere discrezionale non è, tuttavia, assoluto. Può essere contestato in sede di legittimità solo in due specifiche circostanze:
1. Quando la decisione è frutto di puro arbitrio.
2. Quando la motivazione a sostegno della decisione è manifestamente illogica.
Nel caso di specie, la Corte ha esaminato la sentenza impugnata (specificamente a pagina 4) e non ha riscontrato alcuna di queste anomalie. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata e rispettosa dei principi informatori stabiliti dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, l’onere motivazionale a carico del giudice di merito era stato pienamente assolto. Il ricorso, pertanto, non superava il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Discrezionalità del Giudice e Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo compito è quello di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. La valutazione delle circostanze di fatto che possono giustificare o meno la concessione delle attenuanti generiche spetta ai giudici di primo e secondo grado.
A meno che la loro decisione non sia viziata da un’illogicità così palese da renderla quasi incomprensibile, non è possibile chiedere alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella già effettuata. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, non è generalmente consentito. Le censure sul trattamento sanzionatorio, come il diniego delle attenuanti generiche, non sono ammesse in sede di legittimità, a meno che la decisione del giudice di merito non sia il risultato di arbitrio o sia supportata da una motivazione manifestamente illogica.
Qual era l’unico motivo di ricorso presentato in questo caso?
L’unico motivo di ricorso era l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte dei giudici di merito.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8706 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale per il reato di cui all’art. 624-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (in Bologna, il 27/10/2022).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in questa sede, perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene affatto nel caso di specie (f. 4 sent. impugnata). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile d ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presi nte