Attenuanti generiche e limiti del ricorso in Cassazione
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della decisione del giudice penale. Tuttavia, questa discrezionalità non è assoluta e i suoi confini sono spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia, fino al supremo grado di giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire quando e come è possibile contestare il diniego di tali attenuanti, delineando i limiti del sindacato del giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un sinistro stradale. La sentenza, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, veniva impugnata dall’imputato davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso si fondava essenzialmente su due motivi: il primo contestava proprio il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre il secondo lamentava la violazione dei criteri di commisurazione della pena previsti dall’art. 133 del codice penale.
I Motivi del Ricorso e le Circostanze Attenuanti Generiche
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non concedergli il beneficio delle attenuanti. A suo avviso, la valutazione operata non era stata corretta e meritava una riconsiderazione da parte della Suprema Corte. Inoltre, lamentava un’errata applicazione dei parametri utilizzati per quantificare la pena finale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo spiegazioni chiare e nette su entrambi i motivi sollevati.
Per quanto riguarda il primo punto, quello cruciale sulle circostanze attenuanti generiche, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: le valutazioni relative al trattamento sanzionatorio sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito. Il compito della Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei gradi precedenti. Il suo sindacato è consentito solo in casi estremi, ovvero quando la motivazione della sentenza impugnata sia “manifestamente illogica” o frutto di “arbitrio”.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici d’appello fosse tutt’altro che illogica. La motivazione faceva infatti riferimento a elementi concreti e pertinenti: le modalità dell’incidente, l’elevato tasso alcolemico riscontrato nel conducente e i suoi precedenti penali, tra cui uno specifico per lo stesso reato. Questi fattori, secondo la Cassazione, giustificavano ampiamente la decisione di non concedere le attenuanti.
Relativamente al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 133 c.p., la Corte ha rilevato un vizio procedurale dirimente: la questione non era stata sollevata nel giudizio di appello. Vige infatti il principio della “devoluzione”, secondo cui non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi che non siano stati precedentemente sottoposti all’esame della Corte d’Appello.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un’importante conferma dei limiti entro cui può muoversi la difesa in sede di legittimità. Insegna che un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Per contestare la severità di una pena o il diniego delle attenuanti, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice. È necessario dimostrare un vizio grave nella motivazione, come una palese contraddizione, un’assenza totale di giustificazione o un ragionamento palesemente arbitrario. Inoltre, l’ordinanza sottolinea l’importanza strategica di articolare compiutamente tutti i motivi di doglianza già nel giudizio d’appello, pena l’impossibilità di farli valere successivamente.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
No, di regola non è possibile. La valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Si può contestare solo se la motivazione fornita dal giudice è manifestamente illogica o arbitraria, ma la Cassazione non può riesaminare i fatti per compiere una nuova valutazione.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche nel caso di specie?
La decisione è stata basata su elementi concreti: le specifiche modalità dell’incidente causato, l’elevato tasso alcolemico riscontrato e la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato, di cui uno specifico per lo stesso reato.
Perché un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile se non sollevato in appello?
Per il principio processuale della devoluzione. Secondo tale principio, il giudice superiore può pronunciarsi solo sulle questioni che sono state specificamente contestate nell’atto di appello. Non è consentito introdurre censure completamente nuove direttamente nel giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8702 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un sinistro stradale (in Comacchio, il 05/10/2019).
Ritenuto che il primo motivo sollevato (violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in questa sede, perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (si vedano le pp. 3 e 4, ove si indicano le modalità dell’incidente cagionato dal prevenuto, l’elevato tasso alcolemico riscontrato, i due precedenti, di cui uno specifico). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; e che il secondo motivo (violazione dell’art. 133 cod. pen.) non è stato oggetto di devoluzione nel giudizio di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i) ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre dente