Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, la richiesta di tali attenuanti deve essere supportata da elementi concreti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui un ricorso volto a contestarne il diniego può essere considerato ammissibile, pena la sua declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Condanna per Stupefacenti e Diniego delle Attenuanti
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90), confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. In entrambi i gradi di giudizio, i giudici avevano negato la concessione delle attenuanti generiche, ritenendo prevalenti gli elementi negativi a carico dell’imputato.
Il Ricorso in Cassazione: La Contestazione sulla Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato alcuni aspetti che, a loro dire, avrebbero giustificato una riduzione di pena.
Le Motivazioni della Suprema Corte: La Valutazione delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa e logica, in linea con quella del tribunale di primo grado. La decisione di negare le attenuanti si fondava su una serie di elementi concreti e negativi:
* Assenza di elementi positivi: Non erano emersi fatti o circostanze favorevoli all’imputato.
* Condotta pericolosa: L’imputato, con la sua fuga, aveva messo in pericolo l’incolumità degli agenti di polizia intervenuti.
* Personalità negativa: I precedenti penali a suo carico delineavano una personalità incline a delinquere.
* Irrilevanza dell’ammissione dei fatti: L’ammissione dei fatti da parte dell’imputato è stata considerata di scarso peso, in quanto tali fatti erano già stati ampiamente accertati dalle indagini.
* Neutralità del rito alternativo: La scelta di un rito processuale alternativo non è stata ritenuta un elemento di per sé sufficiente per giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Corte ha concluso che le censure mosse dal ricorrente erano generiche e si limitavano a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Il ricorso non evidenziava un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata, ma mirava a una rilettura del merito della vicenda.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
In base all’art. 616 del codice di procedura penale e richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la declaratoria di inammissibilità ha comportato due precise conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questo avviene perché, secondo la giurisprudenza consolidata, chi propone un ricorso inammissibile si assume il rischio delle relative conseguenze economiche, a meno che non dimostri di aver agito senza colpa, ipotesi che nel caso di specie non è stata ravvisata.
Per quali motivi la Corte ha negato le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dell’assenza di elementi positivi, della condotta pericolosa del ricorrente (che era fuggito mettendo a rischio gli agenti), della sua personalità negativa desunta dai precedenti penali e del fatto che la sua ammissione fosse tardiva e su fatti già accertati.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sono state ritenute generiche e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di cassazione. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata completa, logica e priva di vizi di legge.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile in questo modo?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8231 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 16.5.2023 la Corte di Appello di Palermo, confermava la sentenza del 15.6.2023 del tribunale di Marsala di condanna di NOME NOME in ordine al reato ex art. 73 DPR 309/90.
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l’imputato ha lamentato vizi di violazione di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte territoriale, concordemente rispetto al giudice di primo grado, ha respinto la richiesta richiamando la prima decisione e aggiungendo l’assenza di elementi positivi, la condotta del ricorrente che aveva messo in pericolo, con la fuga, gli operanti, oltre che sottolineando la personalità negativa alla luce dei precedenti penali già evidenziati dal primo giudice. Ha anche rilevato lo scarso peso della ammissione dei fatti ormai ampiamente già accertati come anche il profilo neutro della scelta del rito alternativo. Così che la censura appare a fronte di così completa motivazione generica e rivalutativa.
Il ricorso è quindi inammissibile e tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Co igliere estensore
Il Presidente