Attenuanti generiche e Recidiva: la Cassazione chiarisce l’inammissibilità
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati e discrezionali nel processo penale, capace di incidere significativamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti fondamentali su come formulare correttamente un ricorso e sui limiti del sindacato di legittimità, specialmente quando entra in gioco la recidiva. Analizziamo questa decisione per capire perché un ricorso, apparentemente fondato, possa essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, presentava ricorso per Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza di secondo grado. In primo luogo, contestava il rigetto della sua richiesta di applicare le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva. In secondo luogo, criticava la motivazione della pena inflitta. Il ricorrente sosteneva che il giudice d’appello non avesse valutato correttamente gli elementi a suo favore, basando la decisione su una valutazione negativa della sua personalità, desunta unicamente dai precedenti penali e dall’assenza di segni di ravvedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si articola su due binari distinti, uno di merito e uno, più interessante, di rito.
Attenuanti Generiche e la valutazione del giudice
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche prevalenti, la Cassazione ribadisce un principio consolidato: la valutazione del giudice di merito è un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente basato la sua decisione su elementi concreti, come la tipologia dello stupefacente, la personalità dell’imputato (desumibile dai precedenti penali) e la mancanza di resipiscenza. Secondo gli Ermellini, è sufficiente che il giudice richiami tali elementi, senza dover confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva.
La Novità del Motivo di Ricorso: L’Onere di Specifica Contestazione
Il punto cruciale dell’ordinanza riguarda il motivo relativo alla recidiva. La Corte ha rilevato che, mentre in Cassazione si chiedeva la esclusione della recidiva, nei motivi di appello era stata avanzata solo una richiesta di equivalenza tra la stessa e le invocate attenuanti generiche. La sentenza d’appello aveva correttamente riepilogato i motivi di gravame, senza menzionare alcuna richiesta di esclusione. 
Poiché la difesa non aveva mai contestato tale riepilogo, il motivo relativo all’esclusione della recidiva è stato considerato come proposto per la prima volta in Cassazione e, pertanto, “nuovo” e tardivo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui sussiste un “onere di specifica contestazione” del riepilogo delle conclusioni e dei motivi d’appello contenuto nella sentenza impugnata. In assenza di tale contestazione, si presume che il riepilogo sia corretto e i motivi non menzionati si considerano non proposti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il primo è deputato all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, inclusi gli elementi per la concessione delle attenuanti. Il secondo, quello della Cassazione, ha il solo compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. La decisione sul bilanciamento tra circostanze è un tipico apprezzamento di merito che, se adeguatamente motivato, non può essere rimesso in discussione.
Dal punto di vista procedurale, la Corte intende preservare la progressione del processo. Introdurre questioni completamente nuove in sede di legittimità minerebbe la funzione dei precedenti gradi di giudizio. L’onere di contestare specificamente il contenuto della sentenza impugnata, compreso il riepilogo dei motivi, serve a cristallizzare il thema decidendum (l’oggetto della decisione) e a evitare che il processo di Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due lezioni pratiche di grande importanza. In primo luogo, conferma che per ottenere le attenuanti generiche non è sufficiente addurre elementi generici, ma è necessario confrontarsi con la valutazione complessiva che il giudice fa della personalità dell’imputato e della gravità del fatto, basandosi su indicatori concreti come i precedenti penali. In secondo luogo, e in modo ancora più netto, evidenzia un aspetto procedurale cruciale: è fondamentale che l’atto di appello sia formulato in modo completo e preciso. Qualsiasi questione che si intende portare all’attenzione del giudice deve essere esplicitata. Se la sentenza d’appello omette di riportare un motivo di gravame nel suo riepilogo, è onere della parte interessata contestare tale omissione, altrimenti quel motivo non potrà essere validamente proposto per la prima volta in Cassazione.
 
Può la Corte di Cassazione riesaminare la decisione del giudice sul diniego delle attenuanti generiche?
No, la valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene presentato per la prima volta in Cassazione?
Un motivo di ricorso presentato per la prima volta in Cassazione è considerato “nuovo” e, di conseguenza, inammissibile. Il ricorso per Cassazione è un mezzo di impugnazione limitato al controllo di legittimità sulle questioni già dibattute nei gradi di merito.
Qual è l’importanza di contestare specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto in una sentenza?
È fondamentale. Se si ritiene che la sentenza d’appello abbia omesso o riportato in modo errato uno dei motivi di gravame, è onere della parte contestare specificamente tale riepilogo. In mancanza di questa contestazione, si presume che il riepilogo sia corretto e il motivo omesso si considera come mai proposto, rendendolo inammissibile se sollevato in Cassazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8209  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti con esclusione della recidiva, e sulla succinta motivazione in punto di pena, è manifestamente infondato. Sull’applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto anche vagliando talune prospettazioni difensive, riproposte in ricorso, ed articolato nella considerazione della tipologia dello stupefacente e nella valutazione della personalità dell’imputato, come desumibile dai precedenti penali a carico, oltre che sulla assenza di segni di resipiscenza, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.
È sufficiente, ai fini dell’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo in sentenza, effettuato dalla Corte di appello, ai dati sopra esposti, comprensivi anche dei precedenti penali dell’imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269).
Tali considerazioni assorbono le censure ulteriori in ordine al giudizio di equivalenza con la contestata recidiva. Laddove poi, la valutazione del trattamento sanzionatorio appare adeguatamente ed espressamente motivata.
Il motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva appare invece nuovo e, pertanto, inammissibile, risultando incontestato il riepilogo contenuto in sentenza dei motivi di gravame, che non contempla la richiesta di esclusione della recidiva, quanto, piuttosto, quella di procedere al giudizio di equivalenza della stessa con le invocate attenuanti generiche. E’ noto in proposito che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle conclusioni come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01 COGNOME).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
5 · Così deciso il fl6