Attenuanti generiche: la Cassazione stabilisce i limiti del ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, poiché affida al giudice un’ampia discrezionalità nella determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali sui requisiti di ammissibilità di un ricorso che contesta il loro mancato riconoscimento. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima aveva confermato la sua condanna di primo grado per una serie di reati, tra cui concorso in tentato furto aggravato. L’unico motivo di ricorso presentato alla Corte di Cassazione riguardava la presunta erronea applicazione della legge penale, specificamente contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche. L’imputato lamentava, in sostanza, un vizio nella motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta del motivo di ricorso, ritenuto indeterminato e manifestamente infondato. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso non solo era formulato in modo vago, ma si scontrava con una motivazione della Corte di Appello pienamente logica e priva di vizi evidenti. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è stata la diretta conseguenza di tale declaratoria.
Analisi delle attenuanti generiche e il dovere di motivazione
Il punto centrale della questione ruota attorno ai criteri che il giudice deve seguire per concedere o negare le attenuanti generiche. Il ricorrente contestava la decisione del giudice di merito, ma la sua impugnazione è stata giudicata troppo generica per poter essere esaminata in sede di legittimità. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto adeguata. I giudici di merito avevano negato le attenuanti facendo riferimento a elementi specifici e decisivi: i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato e l’estrema genericità della richiesta stessa, non supportata da alcun elemento di positiva valutazione che potesse giustificarne l’accoglimento. 
In secondo luogo, la Corte ha riaffermato un importante principio procedurale: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Una volta fornita una spiegazione logica basata su tali elementi, tutti gli altri argomenti proposti dalle parti si intendono implicitamente superati o disattesi. Nel caso di specie, i precedenti penali sono stati ritenuti un fattore così rilevante da assorbire ogni altra potenziale valutazione positiva.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara sull’onere di specificità che grava su chi intende impugnare una sentenza per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Non è sufficiente una lamentela generica o la mera enunciazione di un presunto vizio di motivazione. È necessario che il ricorso articoli critiche precise e puntuali alla logicità del ragionamento del giudice di merito, dimostrando perché gli elementi ritenuti decisivi siano in realtà irrilevanti o mal valutati. In assenza di una contestazione specifica e ben argomentata, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche a carico del ricorrente.
 
È sufficiente richiedere genericamente le attenuanti generiche in un ricorso per cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che una contestazione vaga e indeterminata sul diniego delle attenuanti generiche è un motivo di inammissibilità del ricorso. Il ricorso deve contenere critiche specifiche e argomentate.
Cosa può giustificare il diniego delle attenuanti generiche da parte di un giudice?
Secondo la decisione, elementi come la presenza di plurimi e specifici precedenti penali, l’estrema genericità della richiesta e l’assenza di elementi di valutazione positiva sono sufficienti a giustificare il diniego, purché la motivazione del giudice sia esente da illogicità.
Il giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, ritenendo così implicitamente superati o disattesi tutti gli altri elementi non menzionati.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7784 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7784  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sua affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 110,99,56, 624, 625 nn. 2 5 e 7 cod. pen. e 110, 637 cod. p
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che – richiamando i vizi di cui all’a 606 lett. e) cod. proc. pen. – contesta in modo indeterminato (e con un significativo “ref che riguarda il nome dell’imputato, pag. 3 del ricorso) la mancata applicazione delle circostanz attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato i presenza (si veda pag. 5 e 6 della sentenza con riferimento alla esistenza di plurimi e specif precedenti, alla estrema genericità delle richieste in proposito formulate, all’assenza di eleme di positiva valutazione ai fini dell’accoglimento dell’istanza) di una motivazione esente da evid illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessari che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generi prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ril rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024