Attenuanti generiche: la Cassazione conferma l’inammissibilità del ricorso generico
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico e il diniego da parte del giudice di merito può essere contestato in sede di legittimità solo a determinate condizioni. Con l’ordinanza n. 7060 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso contro il mancato riconoscimento di tali attenuanti è inammissibile se si fonda su critiche generiche e di fatto.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La corte territoriale aveva negato la concessione delle attenuanti generiche, una decisione che l’imputato ha scelto di impugnare dinanzi alla Suprema Corte. L’oggetto del contendere era, quindi, la valutazione compiuta dai giudici di secondo grado in merito all’assenza dei presupposti per una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente non superassero la soglia di ammissibilità richiesta per un giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulle Attenuanti Generiche è stato Respinte?
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura dei motivi del ricorso. La Corte ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente costituivano mere “generiche censure in fatto”. In altre parole, l’imputato non ha sollevato questioni relative a errori di diritto o a vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice.
La Suprema Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva “incensurabilmente considerato la comprovata allarmante capacità a delinquere del ricorrente”. Questa valutazione, basata sulla personalità e sulla pericolosità sociale dell’imputato, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di un nuovo esame da parte della Cassazione, il cui compito è garantire la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti. Di conseguenza, un ricorso che si limiti a proporre una diversa interpretazione degli elementi di fatto è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale costante. Chi intende impugnare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche deve essere consapevole che non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza, come una motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria. La valutazione della “capacità a delinquere” è un giudizio di merito per eccellenza, e la sua contestazione attraverso censure generiche si traduce in un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente solidi, incentrati su questioni di diritto e non su un’improponibile rivalutazione dei fatti.
Perché il ricorso per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si basava su ‘generiche censure in fatto’, ovvero contestava la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla ‘capacità a delinquere’ dell’imputato, un aspetto non riesaminabile dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato?
No, la valutazione sulla personalità e sulla capacità a delinquere dell’imputato è un giudizio di merito che rientra nella discrezionalità del giudice di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della decisione è mancante, illogica o contraddittoria, non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7060 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a generiche censure in fatto in ordine alla mancata concessione delle attenuanti gener incensurabilmente considerato la comprovata allarmante capacità a delinquere del rico Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.