Attenuanti Generiche: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, un’impugnazione basata sul loro mancato riconoscimento deve essere formulata con precisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che un ricorso fondato su censure vaghe è destinato all’inammissibilità, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi.
Il Caso: Ricorso contro la Riduzione della Pena
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del codice penale. L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione da parte della Corte d’Appello.
L’imputato lamentava che i giudici di merito non avessero concesso la massima riduzione di pena possibile, nonostante la presenza di elementi a suo favore. La difesa sosteneva che la valutazione effettuata non fosse adeguata, chiedendo una riconsiderazione più benevola.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità per Genericità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, i motivi presentati dal ricorrente erano mere “generiche censure”, prive della specificità necessaria per mettere in discussione la decisione della Corte d’Appello.
L’importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso sulle attenuanti generiche
La Corte ha evidenziato come il ricorso non contenesse una critica puntuale e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Invece di contestare passaggi specifici del ragionamento dei giudici di secondo grado, la difesa si era limitata a una lamentela generale, non sufficiente a innescare un nuovo esame nel merito.
Come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo di impugnazione: il divieto di formulare censure generiche. La Suprema Corte ha osservato che la motivazione della Corte d’Appello era “logica, coerente e puntuale”. I giudici di merito avevano infatti già compiuto un’attenta valutazione, bilanciando tutti gli elementi emersi nel processo. Era stato dato atto che il giudice di primo grado aveva considerato gli aspetti positivi a favore del ricorrente, ma li aveva correttamente ponderati con la gravità del reato commesso. Questo bilanciamento aveva già portato a una “congrua diminuzione di pena”. Pertanto, il ricorso non faceva altro che riproporre una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella decisione impugnata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente il mancato o parziale riconoscimento delle attenuanti generiche, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È indispensabile che il ricorso articoli una critica specifica, dettagliata e argomentata, capace di dimostrare l’illogicità, la contraddittorietà o la carenza della motivazione del giudice di merito. In assenza di tali elementi, il ricorso rischia di essere qualificato come inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati generici e privi di specificità. Non contenevano una critica puntuale alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a censure generali.
Cosa significa che i giudici di merito avevano già operato una ‘congrua diminuzione di pena’?
Significa che i giudici delle fasi precedenti del processo (primo grado e appello) avevano già preso in considerazione gli elementi favorevoli all’imputato e, bilanciandoli con la gravità del reato, avevano applicato una riduzione della pena ritenuta giusta ed equilibrata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35326 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35326  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Troncon
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, si limita a generiche censure e risulta privo di specificità alla della motivazione della Corte d’appello logica, coerente e puntuale quale s evince dal provvedimento impugnato, che da / atto di come il giudice di primo grado abbia considerato tutti gli elementi positivi in favore del ricorre tenendo conto della gravità del reat , pérvenendo a una congrua diminuzione di pena (v. pp. 3-4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025