Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego in Presenza di Precedenti Penali
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il tema del diniego delle attenuanti generiche, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito. La decisione offre spunti importanti sulla discrezionalità del giudice e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. Questo caso riguarda un appello contro una condanna per ricettazione, dove l’imputato contestava sia la tempistica della prescrizione sia il mancato riconoscimento di circostanze a suo favore.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione previsto dall’art. 648 del codice penale, ha proposto ricorso per cassazione. L’imputato basava la sua difesa su due motivi principali, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna o una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
Il ricorrente ha articolato il suo appello su due pilastri:
1.  Violazione di legge per mancata prescrizione: Sosteneva che il reato fosse ormai estinto per il decorso del tempo.
2.  Illogicità della motivazione: Contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche, ritenendo la motivazione illogica e carente.
Il secondo motivo è quello di maggior interesse, poiché tocca un aspetto cruciale del processo penale: la valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato e sulle circostanze del reato al fine di mitigare la sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi come manifestamente infondati.
Analisi sulla Prescrizione del Reato
Per quanto riguarda il primo punto, la Corte ha rapidamente liquidato la questione. Ha chiarito che il reato di ricettazione prevede una pena massima di otto anni di reclusione. Ai sensi degli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale, il termine di prescrizione è quindi di dieci anni. Tale termine non era ancora trascorso al momento della decisione, rendendo l’eccezione del tutto infondata.
Il Principio di Diritto sulle Attenuanti Generiche
Sul tema delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato. Il giudice di merito, nel decidere se concederle o meno, non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti o dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti evidenziando la presenza di elementi negativi, tra cui i precedenti penali del ricorrente. Secondo la Cassazione, questa motivazione è esente da vizi di illogicità manifesta e, pertanto, non può essere censurata in sede di legittimità. La presenza di un precedente penale è stata considerata un fattore sufficiente a giustificare una valutazione negativa e, di conseguenza, il diniego del beneficio.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo contesto, la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Finché la sua decisione è supportata da un ragionamento logico e non palesemente contraddittorio, essa è insindacabile. La Corte ha sottolineato che indicare un elemento negativo rilevante, come i precedenti penali, è una motivazione adeguata e sufficiente per giustificare il diniego, superando implicitamente ogni altro elemento che la difesa possa aver presentato a favore dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che per contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche, non basta sostenere che il giudice non abbia considerato alcuni aspetti positivi. È necessario dimostrare che la motivazione fornita sia ‘manifestamente illogica’, un vizio ben più grave di una semplice omissione. Questa decisione ribadisce l’importanza dei precedenti penali come fattore determinante nella valutazione del giudice e stabilisce che un ricorso basato su argomentazioni manifestamente infondate viene dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
Quando un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche quando individua elementi negativi decisivi, come i precedenti penali dell’imputato. Non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli se la sua motivazione si basa su ragioni logiche e pertinenti.
Perché il motivo di ricorso sulla prescrizione è stato respinto?
Il motivo è stato respinto perché il calcolo del termine di prescrizione effettuato dal ricorrente era errato. Per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), il termine massimo di prescrizione è di dieci anni, un periodo che non era ancora trascorso al momento della decisione della Corte.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito del ricorso perché lo ritiene privo dei requisiti di legge (ad esempio, perché manifestamente infondato). Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35278 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35278  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALBANO LAZIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata applicazione della prescrizione in ordine al reato di cui all’art. cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione del reato deve essere rapportato alla fattispecie base che prevede una pena massima di anni otto di reclusione, sicché esso è pari a dieci anni di reclusione ai sensi artt. 157 e 161 del codice di rito e non è ancora decorso neanche alla data odierna
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di illogicità manifesta della motivazione posta alla base della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cu non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concession delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che f riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pagg. 2-3 della sent impugnata ove il giudice di merito esclude la sussistenza di elementi positivi pe l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e indica, piuttosto, presenza di elementi negativi, tra i quali i precedenti del ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.