Attenuanti Generiche e Recidiva: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Tuttavia, il loro bilanciamento con le circostanze aggravanti, in particolare con la recidiva, segue regole precise che non possono essere derogate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso basato su una richiesta di diversa valutazione di tali circostanze possa essere dichiarato inammissibile se non rispetta i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente lamentava, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. In sostanza, pur essendo state riconosciute, le attenuanti erano state giudicate semplicemente equivalenti alle aggravanti, senza quindi produrre una diminuzione della pena. Secondo la difesa, questa valutazione era errata e ingiusta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice argomentazione: da un lato, la genericità e manifesta infondatezza del motivo proposto; dall’altro, l’esistenza di un preciso divieto normativo che ostacolava l’accoglimento della richiesta. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il bilanciamento delle attenuanti generiche
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità, toccando punti cruciali del diritto penale e processuale.
Il Limite Normativo della Recidiva Reiterata
Il punto centrale della motivazione risiede nel richiamo all’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma stabilisce un divieto esplicito: le attenuanti generiche non possono mai essere considerate prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata. Nel caso di specie, essendo stata contestata proprio tale forma di recidiva, la richiesta del ricorrente si scontrava con un ostacolo insormontabile previsto direttamente dalla legge. Qualsiasi valutazione discrezionale del giudice trovava in questa disposizione il suo limite invalicabile.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
La Cassazione ha inoltre ribadito un principio consolidato: il giudizio di comparazione tra circostanze opposte rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità della Suprema Corte, a meno che non sia supportata da una motivazione palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione sufficiente per giustificare il giudizio di equivalenza, rendendo l’operato del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso, invece di evidenziare un vizio logico, si limitava a proporre una diversa e più favorevole ponderazione delle circostanze, trasformandosi in una sorta di inammissibile “terzo grado di giudizio” sul merito dei fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza due principi fondamentali. In primo luogo, il legislatore ha posto dei limiti precisi alla discrezionalità del giudice nel bilanciamento delle circostanze, soprattutto per sanzionare più severamente chi, con la sua condotta, dimostra una particolare inclinazione a delinquere (recidiva reiterata). In secondo luogo, il ricorso per cassazione non è la sede per ridiscutere l’apprezzamento dei fatti o la graduazione della pena decisa nei gradi di merito. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi sulla denuncia di vizi specifici – violazioni di legge o difetti logici evidenti nella motivazione – e non sulla semplice speranza di ottenere una valutazione più favorevole.
Le circostanze attenuanti generiche possono sempre prevalere sulle aggravanti?
No, la sentenza chiarisce che esiste un divieto esplicito nell’art. 69, quarto comma, del codice penale, che impedisce alle attenuanti generiche di prevalere sull’aggravante della recidiva reiterata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e chiedeva una rivalutazione di merito (il bilanciamento delle circostanze) che è preclusa al giudice di legittimità, specialmente in presenza di una motivazione sufficiente e non illogica.
Il giudizio di comparazione tra circostanze può essere sindacato dalla Corte di Cassazione?
Sì, ma solo in casi limitati. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la valutazione del giudice di merito è sorretta da una motivazione insufficiente, manifestamente illogica o frutto di mero arbitrio, non potendo entrare nel merito della scelta discrezionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4835 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 14/12/1972
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con l sentenza impugnata con cui la Corte territoriale ha confermato la decisione de giudice di primo grado, che aveva già riconosciuto le predette attenuanti seppu in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate e, comunque, manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza dell attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espr nell’art. 69, quarto comma, cod. pen., dall’altro le statuizioni relati graduazione della pena, compreso il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merit sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazio non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (s veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente