Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice Rende il Ricorso Inammissibile
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, cosa accade quando queste vengono negate? Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro spunto di riflessione sui limiti del ricorso avverso tale diniego, sottolineando l’importanza della motivazione della sentenza impugnata.
Il Caso in Esame: Il Diniego delle Attenuanti
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. In particolare, la difesa sosteneva che la decisione dei giudici di merito fosse viziata sia per violazione di legge sia per un difetto di motivazione (il cosiddetto ‘vizio motivazionale’). Secondo il ricorrente, la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di concessione delle attenuanti, ma si concentra sulla validità del ricorso stesso. I giudici di legittimità hanno stabilito che il motivo presentato dal ricorrente non era consentito dalla legge in quella sede. La Cassazione, infatti, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti, ma può solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e completa.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nel concetto di ‘motivazione’. La Corte ha osservato che la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche era sorretta da una motivazione ‘ampia e non illogica’. I giudici di secondo grado avevano, infatti, esaminato in modo adeguato le argomentazioni difensive, spiegando in maniera esauriente le ragioni del loro diniego. Poiché il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la correttezza giuridica e la logicità della decisione, un ricorso che si limita a contestare la valutazione del giudice di merito, senza individuare un reale vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione, non può essere accolto. Il diniego era, quindi, legittimo perché adeguatamente giustificato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, sebbene non arbitrario, può essere sindacato in sede di legittimità solo in casi limitati, ovvero quando la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Se il giudice fornisce una spiegazione coerente e completa per il suo diniego, la decisione diventa insindacabile in Cassazione. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del ricorso.
 
Quando si può contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo l’ordinanza, il diniego delle attenuanti generiche può essere contestato in Cassazione non per una semplice divergenza di valutazione, ma solo se si dimostra un vizio motivazionale (ad esempio, una motivazione illogica o assente) o una violazione di legge da parte del giudice di merito.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile in ‘sede di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non può esaminare il ricorso perché i motivi presentati non rientrano tra quelli consentiti dalla legge. La Cassazione giudica la corretta applicazione della legge (legittimità), non i fatti del caso, e un ricorso che contesta la valutazione dei fatti fatta dal giudice precedente è, di regola, inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5749 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5749  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO per il ricorrente;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da ampia e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 05/12/2023