Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e circostanziale, il giudice di merito può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto, sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti les del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 – 03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbic:he Helmi, Rv. 258011);
che, inoltre, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di element positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.