Attenuanti Generiche: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’ottenimento delle attenuanti generiche è un aspetto cruciale nel processo penale, poiché può portare a una significativa riduzione della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5017/2024) ci ricorda che la richiesta di tali circostanze non può basarsi su motivi vaghi o generici. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i requisiti necessari affinché un ricorso su questo punto possa essere accolto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, lamentando, tra le altre cose, il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che la pena fosse eccessiva e che dovessero essere riconosciute le circostanze favorevoli previste dalla legge per mitigarla. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il motivo relativo alle attenuanti manifestamente infondato.
Le Motivazioni: la Necessità di Specificità nel Ricorso sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto le doglianze del ricorrente. La Cassazione ha evidenziato che il motivo d’appello, con cui si chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato formulato in modo del tutto generico.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la difesa non aveva indicato alcuna “palesata ragione” o “elemento di segno positivo” su cui fondare la richiesta. In altre parole, non era stato prospettato alcun fatto concreto o circostanza specifica (come il comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno, la condizione personale dell’imputato) che potesse giustificare una valutazione di minor gravità del fatto o di ridotta pericolosità del reo.
Di fronte a un motivo d’appello così vago, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto e adeguato il ragionamento della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado, sottolineando che non erano stati presentati, né era possibile desumere dagli atti, elementi positivi da valorizzare ai fini della concessione delle attenuanti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica per la redazione degli atti di impugnazione in materia penale. Chi intende chiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche non può limitarsi a una mera e sterile richiesta, ma deve obbligatoriamente argomentare in modo specifico e dettagliato.
È fondamentale indicare con precisione quali sono gli elementi fattuali e le circostanze positive che il giudice dovrebbe prendere in considerazione per ridurre la pena. La genericità e la vaghezza dei motivi di ricorso non solo ne determinano l’infondatezza, ma espongono il ricorrente al rischio concreto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
 
Perché il ricorso per le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato, in quanto generico e privo della specificazione di palesate ragioni o elementi di segno positivo su cui fondare la richiesta.
Cosa è necessario per ottenere le attenuanti generiche secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, per poter valutare la concessione delle attenuanti generiche, è necessario che la parte richiedente prospetti elementi concreti e di segno positivo, non potendo la richiesta basarsi su un motivo generico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5017 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5017  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SPOLETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si contesta il trattamento sanzionatorio anche co riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, tenuto conto che, contrariamente da quanto affermato nel ricorso, a fronte di generico motivo coinvolgente i due aspetti ed in assenza di palesate ragioni su cui fondare invocate circostanze attenuanti generiche (vedere pag. 3 dell’appello), adeguata si rivel ragionamento della Corte di appello che ha ritenuto congrua la pena irrogata dal Tribunale cui è stato fatto pertinente e consentito rinvio, al contempo rilevando come nessun elemento segno positivo fosse stato prospettato, né era possibile valorizzare, in ordine alle rich attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2024.