Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per decidere se applicare una riduzione di pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, Num. 5026/2024) offre un chiaro esempio dei criteri che guidano questa valutazione, sottolineando come la gravità del fatto e l’assenza di pentimento possano condurre non solo al diniego del beneficio, ma anche all’inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un giovane contro una sentenza della Corte di Appello di Milano. La Corte territoriale aveva negato la concessione delle attenuanti generiche, una decisione che l’imputato ha cercato di ribaltare portando la questione dinanzi alla Suprema Corte. L’appello si basava su presunti vizi di motivazione della sentenza di secondo grado, sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente ponderato tutti gli elementi a suo favore.
La Decisione della Cassazione e le Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sull’analisi delle ragioni addotte dalla Corte di Appello, ritenute logiche, coerenti e prive di vizi. I giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di merito, che non può essere riconsiderato in sede di Cassazione se la motivazione del giudice precedente è adeguata e non contraddittoria.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si articola su due pilastri fondamentali che hanno giustificato il diniego delle attenuanti. In primo luogo, è stata valorizzata la gravità della minaccia per cui l’imputato era stato condannato, aggravata dal contesto in cui è stata posta in essere: l’ambiente carcerario. Questo elemento, secondo i giudici, denota una particolare intensità del dolo e una maggiore pericolosità sociale. In secondo luogo, la Corte ha dato peso all’assenza di resipiscenza o di condotte riparatorie da parte del ricorrente. La mancanza di qualsiasi segnale di pentimento o di un tentativo di rimediare al danno causato è stata interpretata come un indicatore negativo della sua personalità, ostativo al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio consolidato: per ottenere le attenuanti generiche, non basta la semplice incensuratezza o la giovane età. È necessario che emergano elementi positivi concreti che dimostrino una ridotta capacità a delinquere o un sincero percorso di revisione critica del proprio operato. In assenza di tali elementi, e di fronte a una motivazione logica e coerente da parte del giudice di merito, il ricorso in Cassazione si rivela uno strumento inefficace. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi presentati fossero vizi di motivazione infondati, dato che la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e adeguata per negare le attenuanti generiche.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche?
La Corte ha considerato due elementi principali: la gravità della minaccia, aggravata dal fatto che sia avvenuta in un ambiente carcerario, e la totale assenza di resipiscenza (pentimento) o di condotte riparatorie da parte dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5026 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alle ragioni c hanno portato ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello valorizzato la gravità della minaccia in ragione dell’ambiente carcerario in la stessa si è realizzata e l’assenza di resipiscenza o di condotte riparatorie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2024.