Attenuanti Generiche: L’Inammissibilità del Ricorso Ripetitivo
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico e il suo diniego deve essere motivato. Con l’ordinanza n. 4988/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso contro il mancato riconoscimento delle attenuanti è inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso: Il Diniego in Appello
Il caso trae origine dalla sentenza di una Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva fondato la sua decisione su due elementi chiave: la “condotta subdola” posta in essere dall’imputato per giustificare un allontanamento dalla propria abitazione e i suoi precedenti penali. Questi fattori, nel loro insieme, avevano convinto i giudici di secondo grado che non vi fossero elementi positivi tali da meritare una riduzione della pena.
Il Ricorso in Cassazione e le Attenuanti Generiche
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge proprio in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il motivo di ricorso, tuttavia, non introduceva nuovi profili di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si configurava come una riproposizione della stessa censura già avanzata e respinta in appello.
La Valutazione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha ritenuto manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il motivo di doglianza fosse “riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello”. In altre parole, l’imputato non ha contestato la legittimità del ragionamento dei giudici di merito, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è concisa ma estremamente chiara. Il principio cardine è che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e coerente per il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando elementi fattuali specifici come la condotta dell’imputato e i suoi precedenti. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che quest’ultima non sia palesemente illogica o viziata da errori di diritto.
Poiché il ricorso si limitava a ripetere le stesse argomentazioni senza evidenziare vizi di legittimità, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata avesse già fornito una risposta adeguata e giuridicamente corretta alle istanze difensive.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati. Questa ordinanza serve da monito: per ottenere una revisione in Cassazione, è necessario presentare motivi di ricorso specifici che attengano a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, e non una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti.
 
Per quale motivo il ricorso per le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse identiche censure già presentate e adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto.
Quali elementi aveva considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti?
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sulla condotta subdola tenuta dall’imputato per giustificare l’allontanamento dalla sua abitazione e sui suoi precedenti penali.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4988  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancat concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censur adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la condotta subdola posta in essere al fine di giustificare l’allontanamento dall’abitazione in uno ai precedenti penali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2024.