Attenuanti Generiche: Quando Basta una Motivazione Sintetica per Negarle
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice valuta la possibilità di ridurre la pena sulla base di elementi non espressamente previsti dalla legge. Tuttavia, cosa accade se il giudice nega questo beneficio? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 4731/2024) fa luce sui requisiti minimi di motivazione richiesti per un tale diniego e sulle conseguenze di un ricorso infondato.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato dalla Corte di Appello per il reato di tentato furto in abitazione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La condanna era stata confermata in secondo grado, ma l’imputato lamentava un’unica violazione: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, il giudice d’appello non aveva adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul diniego delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso e lo ha ritenuto “manifestamente infondato”. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna emessa dalla Corte di Appello, ma ha anche comportato un’ulteriore sanzione per il ricorrente. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato nella giurisprudenza, relativo all’onere di motivazione del giudice quando nega le attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per motivare il diniego, non è necessaria una disamina analitica di tutti gli elementi potenzialmente favorevoli all’imputato. È invece considerato sufficiente un “congruo riferimento” agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva fornito proprio questo tipo di riferimento, motivando in modo adeguato, sebbene sintetico, le ragioni del suo diniego. Poiché la motivazione della sentenza impugnata rispettava questo standard minimo, il ricorso basato sulla sua presunta carenza è stato giudicato privo di fondamento e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante principio processuale: non ogni doglianza sulla valutazione del giudice di merito può trovare accoglimento in sede di legittimità. In particolare, per quanto riguarda le attenuanti generiche, il potere discrezionale del giudice è ampio. Un ricorso in Cassazione che contesti il loro diniego ha scarse possibilità di successo se la sentenza impugnata contiene una motivazione, anche minima, che spieghi le ragioni della decisione. La pronuncia sottolinea come un ricorso manifestamente infondato non solo non produce il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, aggravando la sua posizione.
 
È possibile ricorrere in Cassazione solo per contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, è possibile, ma il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile se il giudice di merito ha fornito una motivazione, anche se sintetica, per giustificare il suo diniego, basandosi su elementi ritenuti decisivi.
Cosa deve fare un giudice per negare legittimamente le attenuanti generiche?
Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice di merito fornisca un “congruo riferimento” agli elementi considerati decisivi o rilevanti per motivare il diniego del beneficio, senza necessità di una disamina analitica di ogni possibile circostanza favorevole.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso e la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4731  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IS
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per un tentativo di furto in abitazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024