Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’istituto delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla reale gravità del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di motivazione necessari per il loro diniego e le conseguenze di un ricorso basato su motivi ritenuti manifestamente infondati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte di Appello per il reato di furto aggravato in concorso, commesso con violenza sulle cose. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel non riconoscere elementi tali da giustificare una riduzione della pena. La questione è dunque arrivata al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè non valuta se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa del ricorso. 
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’, una formula che indica un’evidente e immediata carenza di fondamento giuridico. Come conseguenza diretta di tale declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Diniego delle attenuanti generiche è stato confermato?
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato nella giurisprudenza, relativo all’onere di motivazione del giudice quando nega le attenuanti generiche. La Cassazione ha ribadito che, per giustificare il diniego di tale beneficio, non è necessaria una disamina analitica e dettagliata di tutti gli elementi potenzialmente favorevoli all’imputato.
È invece considerato sufficiente un ‘congruo riferimento’ agli elementi che il giudice di merito ha ritenuto decisivi o rilevanti per la sua decisione. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha verificato che la Corte d’Appello aveva adempiuto a questo onere, motivando la sua scelta in modo adeguato, seppur sintetico. Poiché la motivazione esisteva ed era logicamente coerente, il motivo di ricorso volto a contestarla è stato giudicato privo di ogni fondamento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un importante principio procedurale: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un’attività ampiamente discrezionale del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare tale valutazione, senza evidenziare un vizio di motivazione radicale (come una motivazione inesistente, palesemente illogica o contraddittoria), ha scarse probabilità di successo.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’impugnazione su questo punto deve essere costruita con estrema attenzione, dimostrando non semplicemente un disaccordo con la valutazione del giudice, ma un vero e proprio errore giuridico nel processo motivazionale. Per l’imputato, la decisione sottolinea come un ricorso ‘temerario’ o debolmente fondato possa tradursi non solo in una conferma della condanna, ma anche in un ulteriore aggravio di spese.
 
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte.
Cosa stabilisce la giurisprudenza consolidata riguardo alla motivazione del diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza la necessità di una motivazione estesa su ogni possibile attenuante.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4696  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 051814E) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 110, 624 bis, 625, n. 2, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024