Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Linea Dura sui Precedenti Penali
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro spunto di riflessione sul tema delle attenuanti generiche e sui limiti del ricorso al giudice di legittimità. Quando un appello si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza evidenziare vizi logici o giuridici, il suo destino è segnato: l’inammissibilità. Questo caso dimostra come la valutazione discrezionale del giudice di merito, specialmente se ben motivata, sia difficilmente scalfibile, soprattutto in presenza di una storia criminale significativa dell’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato contestava la decisione su due punti principali. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve del reato, sostenendo che la sostanza stupefacente fosse destinata a uso personale. In secondo luogo, si doleva del diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che il suo comportamento collaborativo avrebbe dovuto giocare a suo favore.
La difesa, sia in appello che in Cassazione, ha cercato di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, ma si è scontrata con una valutazione rigorosa da parte dei giudici di merito, i quali avevano già esaminato e respinto tali argomentazioni.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi riconsiderazione del caso. La decisione si basa su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che la sentenza d’appello non presentava alcun vizio, avendo risposto in modo esauriente e logico a tutte le censure mosse dalla difesa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, giungendo a conclusioni nette per entrambi.
Per quanto riguarda la richiesta di qualificare il reato come ‘ipotesi lieve’, i giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente escluso tale possibilità basandosi su un esame complessivo degli indizi. In particolare, è stata evidenziata la totale assenza di prove a sostegno della tesi dell’uso personale della cocaina, un onere che spettava alla difesa.
Sul punto cruciale del diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito la correttezza dell’operato del giudice di merito. La decisione di non concedere tale beneficio era stata ampiamente giustificata dalla presenza di ‘plurimi precedenti specifici, anche assai recenti’ a carico del ricorrente. Questo elemento è stato considerato ostativo e preponderante rispetto a qualsiasi preteso comportamento collaborativo, giudicato ‘inincidente’ ai fini della decisione. La Corte ha quindi confermato che il potere discrezionale del giudice nel valutare la concessione delle attenuanti era stato esercitato correttamente e senza censure.
Le Conclusioni: L’Importanza della Valutazione Discrezionale del Giudice
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la valutazione del merito delle prove e delle circostanze del reato spetta ai giudici di primo e secondo grado. Il ruolo della Cassazione è confinato al controllo di legittimità. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate, senza dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione, è destinato all’inammissibilità. In materia di attenuanti generiche, questa decisione sottolinea che la biografia criminale di un imputato, specialmente se caratterizzata da precedenti specifici e recenti, costituisce un ostacolo quasi insormontabile, che il giudice può legittimamente ritenere prevalente su altri elementi potenzialmente favorevoli.
 
Perché la Corte ha rifiutato di concedere le attenuanti generiche?
Risposta 1: La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale ha negato le attenuanti generiche a causa dei numerosi precedenti penali specifici e recenti a carico del ricorrente. Il suo presunto comportamento collaborativo non è stato ritenuto sufficiente a superare questo ostacolo.
Il ricorso è stato considerato ammissibile per la discussione?
Risposta 2: No, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate fossero una semplice reiterazione di argomenti già correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello, senza che fossero stati evidenziati vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Risposta 3: A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34091 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34091  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso reitera la questione proposta in appello alla quale la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giudici escludendo l’ipotesi lieve, secondo un corretto complessivo esame, tenuto conto dei molteplici convergenti indici considerati, in assenza di qualsiasi prova dell’uso personale di cocaina da parte del ricorrente;
Ritenuto che, quanto al diniego delle attenuanti generiche, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato ostativi i plurimi precedenti specifici, anche assai recenti, a carico del ricorrente e inincidente il suo preteso comportamento collaborativo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.09.2025