Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Infondato
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di tale valutazione e i requisiti di ammissibilità per un ricorso che ne contesti il diniego. La Corte ha chiarito che non basta lamentare la mancata concessione, ma occorre presentare argomenti solidi e non meramente ripetitivi di quanto già esaminato nei gradi di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che, confermando la decisione di primo grado, aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione a tale diniego. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato gli elementi favorevoli all’imputato.
La Decisione sulle Attenuanti Generiche e il Ruolo della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, che consolidano un orientamento giurisprudenziale ormai stabile.
La Sufficienza della Motivazione
In primo luogo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la valutazione negativa. Tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente superati e disattesi dalla valutazione complessiva. In questo caso, la Corte d’Appello aveva chiaramente evidenziato la “proclività al crimine” dell’imputato, un fattore ritenuto preponderante.
La Non Ripetitività del Ricorso
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già avanzate e respinte in appello. La Corte territoriale aveva già esaminato e motivato in modo congruo e lineare il proprio diniego, facendo leva sui numerosi precedenti penali dell’imputato per reati connotati da violenza e finalizzati al lucro. Il ricorrente non ha introdotto nuovi elementi di fatto o di diritto che potessero indurre la Cassazione a una diversa valutazione della sua personalità, rendendo il ricorso una sterile ripetizione di argomenti già vagliati.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono ancorate al principio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un’attività squisitamente discrezionale del giudice di merito, e il suo operato è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso esaminato, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da tali vizi, poiché logicamente fondata su un elemento di grande peso: la personalità negativa dell’imputato, desunta dalla sua storia criminale. La Corte ha quindi applicato il consolidato orientamento secondo cui la manifesta infondatezza del ricorso, specialmente quando riproduttivo di doglianze già respinte, ne comporta l’immediata declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: chi intende impugnare in Cassazione un diniego di attenuanti generiche deve evitare di riproporre pedissequamente le argomentazioni già sconfessate nei precedenti gradi di giudizio. È necessario, invece, individuare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata o presentare elementi nuovi e rilevanti. La decisione conferma la severità della Corte nel filtrare i ricorsi, sanzionando con l’inammissibilità e la condanna a una sanzione pecuniaria quei tentativi che appaiono meramente dilatori o privi di un solido fondamento giuridico. La personalità dell’imputato, attestata dai suoi precedenti, rimane un fattore cruciale e spesso decisivo nella valutazione del giudice.
 
È sufficiente che il giudice motivi il diniego delle attenuanti generiche solo sugli elementi sfavorevoli?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, i quali implicitamente superano e disattendono tutti gli altri.
Un ricorso in Cassazione può limitarsi a riproporre gli stessi motivi già respinti in appello?
No, il provvedimento chiarisce che un ricorso che si limita a riprodurre censure già compiutamente esaminate e respinte dalla corte territoriale, senza introdurre nuovi elementi di fatto o di diritto, viene considerato inammissibile.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Nel caso di specie, il diniego è stato giustificato dalla “proclività al crimine” dell’imputato, evidenziata da plurimi precedenti penali per reati commessi a scopo di lucro e con violenza alla persona, elementi considerati decisivi per una valutazione negativa della sua personalità.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33614 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33614  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01);
considerato altresì che il ricorso risulta riproduttivo di profili di censura gi prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una lineare e congrua motivazione, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità sopra richiamati (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva la proclività al crimine dell’imputato, trattandosi di individuo gravato da plurimi precedenti penali per reati commessi a fine di lucro e connotati da violenza alla persona, a fronte della mancata indicazione nell’atto di impugnazione di elementi di fatto e di diritto che potessero condurre ad una diversa valutazione della sua personalità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.