Attenuanti Generiche: i Limiti del Ricorso in Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, potendo incidere significativamente sulla determinazione della pena. Tuttavia, cosa accade quando queste vengono negate? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile contestare tale diniego, sottolineando la natura della valutazione del giudice di merito e i requisiti di ammissibilità del ricorso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. L’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato gli elementi a suo favore. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità riguardo la natura e i limiti del sindacato sulla concessione o il diniego delle circostanze attenuanti.
Le Motivazioni: la discrezionalità del Giudice e i limiti sulle attenuanti generiche
La Corte ha articolato le sue motivazioni su due pilastri fondamentali:
1. La Valutazione delle Attenuanti come Giudizio di Fatto: Il punto centrale della decisione è che la valutazione circa la sussistenza delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto
, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Tale giudizio, se supportato da una motivazione che non sia manifestamente illogica o contraddittoria, diventa insindacabile in cassazione
. Questo significa che la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove e le circostanze del caso concreto.
2. L’Obbligo di Motivazione: La Corte ha ribadito un principio importante: il giudice, nel negare le attenuanti, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua decisione. Tutti gli altri argomenti, per implicito, si considerano superati da tale valutazione complessiva. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi logici e, pertanto, non censurabile.
Inoltre, il ricorso stesso è stato giudicato ‘generico’, poiché non si confrontava specificamente con la logica della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre una diversa lettura degli elementi fattuali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici per la difesa. Dimostra che un ricorso per cassazione avverso il diniego delle attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se si limita a contestare l’apprezzamento del giudice. Per essere ammissibile, il ricorso deve individuare e dimostrare un vizio logico manifesto nel ragionamento del giudice, una contraddizione palese o una motivazione del tutto assente.
In sostanza, non è sufficiente sostenere che il giudice ‘avrebbe dovuto’ valutare diversamente i fatti; è necessario provare che il modo in cui li ha valutati è giuridicamente e logicamente insostenibile. Questo consolida il potere discrezionale del giudice di merito nella personalizzazione della pena, ponendo al contempo un onere di specificità e rigore tecnico molto elevato per chi intende impugnare tali decisioni.
È possibile ricorrere in Cassazione se un giudice nega le attenuanti generiche?
Sì, ma il ricorso è consentito solo se la motivazione della decisione è manifestamente illogica, contraddittoria o completamente assente. Non è possibile contestare la semplice valutazione dei fatti (giudizio di fatto) operata dal giudice di merito.
Il giudice deve giustificare perché non ha considerato ogni singolo elemento a favore dell’imputato nel negare le attenuanti?
No. Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi, senza dover analizzare e confutare ogni altro aspetto emerso nel processo.
Cosa rende ‘generico’ un ricorso sul diniego delle attenuanti generiche, portando alla sua inammissibilità?
Un ricorso è considerato generico quando non individua vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza, ma si limita a lamentare la mancata concessione del beneficio o a proporre una diversa interpretazione dei fatti, senza un reale confronto critico con le ragioni esposte dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4985 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4985 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AUGUSTA il 18/09/1975
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso con il quale contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, 41e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli riten decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
peraltro, il motivo di appello in punto di concessione delle attenuanti generiche è del tutto generico a fronte del principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale ·( conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte) la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
La Presidente
Il Consigliere estensore