Attenuanti Generiche: La Cassazione Sottolinea i Limiti del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di ricorsi: la genericità dei motivi porta all’inammissibilità. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per ricettazione, il cui ricorso si basava sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. La decisione offre spunti cruciali su come formulare un ricorso efficace e sulle valutazioni che i giudici compiono nel concedere o meno le circostanze attenuanti.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato giudicato colpevole del delitto di ricettazione sia in primo grado, con sentenza del Tribunale, sia in secondo grado, a seguito della conferma da parte della Corte d’Appello. La condanna prevedeva una pena già mitigata dal riconoscimento di un’attenuante speciale prevista per il reato di ricettazione (art. 648, comma 4, c.p.) e dall’esclusione della recidiva qualificata. Nonostante ciò, la difesa ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e contestando l’entità della pena inflitta.
Il motivo del ricorso e il diniego delle attenuanti generiche
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla richiesta di una pena più lieve tramite la concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, il ricorso non affrontava in modo specifico e puntuale le ragioni che avevano già spinto la Corte d’Appello a negare tale beneficio. I giudici di secondo grado, infatti, avevano ampiamente motivato la loro decisione, evidenziando due fattori determinanti:
1. I precedenti penali: L’imputato presentava numerosi e gravi precedenti penali, un elemento che milita a sfavore della concessione di benefici volti a mitigare la pena.
2. La mitezza della sanzione: La pena inflitta in primo grado era già stata considerata mite, grazie al riconoscimento di altre attenuanti e all’esclusione di aggravanti.
Il ricorso, quindi, si limitava a riproporre la richiesta senza smontare l’articolato ragionamento dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul principio secondo cui un ricorso non può essere una mera ripetizione delle istanze difensive, ma deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il motivo di ricorso era formulato in modo generico. Non si confrontava con la logica e la coerenza della motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva fornito una spiegazione esaustiva e plausibile per il diniego delle attenuanti generiche. In assenza di una critica mirata che evidenzi vizi logici o violazioni di legge nella sentenza di secondo grado, il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti necessari per essere esaminato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un importante insegnamento processuale: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve essere specifico, tecnico e puntuale. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario individuare e argomentare con precisione i punti della motivazione che si ritengono errati. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguenza per il ricorrente di dover pagare le spese processuali e un’ulteriore sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e non contestava in modo puntuale l’ampia motivazione della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre una richiesta già respinta con valide argomentazioni.
Quali elementi hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche da parte dei giudici di merito?
I giudici hanno negato le attenuanti generiche a causa dei plurimi e gravi precedenti penali dell’imputato e della mitezza della pena già irrogata in primo grado, che teneva conto di un’attenuante speciale e dell’esclusione della recidiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale che, in data 2/4/2021, aveva riconosciuto l’imputato COGNOME NOME colpe delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
-rilevato che l’unico motivo formulato censura il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti gene dosimetria della pena senza confrontarsi in termini puntuali con l’ampia mot rassegnata dai giudici d’appello, che dà conto dela impossibilità di accedere al difensiva in ragione dei plurimi e gravi precedenti che militano a carico dell’impu mitezza del trattamento sanzioNOMErio irrogato in primo grado, previo ricono dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod.pen. ed esclusione de qualificata;
ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese proce della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese p e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
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La Consigliera estensore
Il Presidente