Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico e il suo diniego è spesso oggetto di ricorso. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità su questo tema, chiarendo quando un ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. L’imputato, condannato per un reato legato agli stupefacenti, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione nella decisione dei giudici di merito. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente gli elementi a favore dell’imputato, negandogli così un beneficio che avrebbe potuto ridurre la pena.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso non fossero consentiti in sede di legittimità, in quanto miravano a una rivalutazione del merito della vicenda, compito esclusivo dei giudici dei gradi precedenti.
Le motivazioni: i criteri per le attenuanti generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni addotte dalla Cassazione. I giudici hanno sottolineato che la valutazione circa la concessione delle attenuanti generiche è un tipico ‘giudizio di fatto’, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è immune da vizi logici o contraddizioni.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente fondato il proprio diniego sui parametri stabiliti dall’art. 133 del codice penale, ovvero:
1. La gravità della condotta: valutata in relazione al significativo quantitativo di sostanza stupefacente oggetto del reato.
2. La personalità del ricorrente: caratterizzata dalla presenza di una precedente condanna definitiva, indicativa di una certa capacità a delinquere.
La Cassazione ha chiarito che il giudice di merito può legittimamente ritenere prevalente anche un solo elemento negativo tra quelli previsti dall’art. 133 c.p. per negare il beneficio. Non è necessario che il giudice confuti analiticamente tutti gli argomenti difensivi; è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta, purché la motivazione sia coerente e logica.
Conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: non si può ricorrere in Cassazione sperando di ottenere una nuova valutazione dei fatti che hanno portato il giudice a negare le attenuanti generiche. Il ricorso è destinato al fallimento se si limita a contrapporre una diversa interpretazione degli elementi già esaminati. Per avere successo, è necessario dimostrare un’evidente illogicità, una contraddittorietà manifesta o una palese violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata. La pronuncia rafforza, quindi, l’ampia discrezionalità del giudice di merito in questa materia, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, diventa difficilmente scalfibile nell’ultimo grado di giudizio.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Di norma no. La concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se la motivazione del rigetto è palesemente contraddittoria, illogica o viola la legge, ma non per rimettere in discussione la valutazione degli elementi di fatto.
Quali elementi può usare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può basarsi sui parametri dell’art. 133 del codice penale, come la gravità della condotta (ad esempio, il quantitativo di stupefacente) e la personalità del reo (come la presenza di precedenti penali). Secondo la Corte, anche un solo elemento negativo può essere sufficiente per giustificare il rigetto.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4159 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CUI 02YULT3 ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso nell’interesse di NOME, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.
La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta, in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente, ed alla personalità del ricorrente, già condannato in via definitiva (cfr. pag. 4).
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. siu cui si è fondato il rigetto. Tra ta elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso, senza che occorra la c:ontestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.