Attenuanti generiche e Precedenti Penali: Quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4153/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso e sulla valutazione delle attenuanti generiche. Il caso riguarda un cittadino straniero condannato per la permanenza illegale sul territorio italiano. L’analisi della Suprema Corte si concentra sulla genericità dei motivi di ricorso e sul legittimo diniego delle attenuanti in presenza di precedenti penali, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il Fatto: Permanenza Illegale e la Condanna
Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di Pace di Ancona a una pena pecuniaria di quindicimila euro. L’accusa era quella prevista dall’art. 14, comma 5-quater, del Testo Unico sull’Immigrazione, per essere rimasto in Italia nonostante un provvedimento di espulsione notificato un anno prima e un successivo ordine del Questore.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi della sentenza di primo grado.
I Motivi del Ricorso e le Critiche alla Sentenza
La difesa ha articolato il ricorso su tre principali motivi:
1. Errata applicazione delle norme processuali (artt. 125, 546 c.p.p.) e vizio di motivazione: si contestava la struttura e il contenuto argomentativo della sentenza.
2. Errata applicazione della norma incriminatrice (art. 14, co. 5-quater, T.U. Imm.) e ulteriore vizio di motivazione: si metteva in discussione la corretta interpretazione della legge penale sostanziale.
3. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis c.p. riguardo le attenuanti generiche: si criticava la decisione del giudice di non concedere le circostanze attenuanti per diminuire la pena.
La Decisione della Cassazione: il Diniego delle Attenuanti Generiche e l’Inammissibilità
La Suprema Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti. Secondo i giudici, le censure erano prive di una specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, limitandosi a riproporre questioni già esaminate e correttamente respinte dal Giudice di Pace.
Le Motivazioni
Il punto centrale dell’ordinanza riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha stabilito che la motivazione del giudice di merito era pienamente legittima. Quest’ultimo aveva fondato la sua decisione sui precedenti penali dell’imputato. La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per negare le attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole addotto dalla difesa. È sufficiente che indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ostano alla loro concessione.
Nel caso di specie, i precedenti penali sono stati ritenuti un elemento sufficiente a formulare un “giudizio di disvalore della personalità” dell’imputato. Questa valutazione negativa, basata su dati oggettivi, giustifica pienamente la mancata concessione del beneficio. La Corte ha richiamato una precedente sentenza (n. 3896/2016) per rafforzare il principio secondo cui il diniego delle attenuanti può fondarsi anche solo sui precedenti penali.
In sostanza, i motivi del ricorso sono stati giudicati generici, riproduttivi di argomenti già vagliati e manifestamente infondati. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere specifico, dettagliato e non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni respinte nei gradi precedenti. In secondo luogo, conferma che i precedenti penali di un imputato rappresentano un fattore decisivo nella valutazione del giudice per la concessione delle attenuanti generiche. Una storia criminale può essere considerata, di per sé, un indice sufficiente per un giudizio negativo sulla personalità, legittimando così il diniego di una riduzione di pena. L’esito del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende, serve da monito sulla necessità di proporre impugnazioni fondate su motivi solidi e specifici.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che un ricorso è inammissibile se prospetta deduzioni generiche, prive della specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, o se si limita a riproporre questioni già correttamente decise dal giudice di merito.
È sufficiente avere precedenti penali per vedersi negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza, il giudice può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche basando la sua decisione anche soltanto sui precedenti penali dell’imputato, poiché essi sono considerati un valido elemento per formulare un giudizio di disvalore della sua personalità.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4153 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIUDICE DI PACE di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4.
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Ancona ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di euro quindicimila di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, d. Igs. n. 285 del 1998 perché già espulso con provvedimento notificato in data 14 gennaio 2021, con ordine del Questore del 13 agosto 2022, permaneva sul territorio nazionale.
Considerato che i motivi dedotti per il tramite del difensore (erronea applicazione degli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione- primo motivo; erronea applicazione dell’art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 e dell’art. 14, comma 5-quater TU Imm. e vizio di motivazione – secondo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. ,pen. e vizio di motivazione – terzo motivo) sono inammissibili in sede di legittimità, in quanto prospettano deduzioni generiche e prive della specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritt della censura (primo motivo), riproduttive di questioni già vagliate dal Giudice di merito, disattese con argomenti corretti e non manifestamente illogici (secondo e terzo motivo) nonché manifestamente infondate perché inerenti a asserito difetto di motivazione (secondo e terzo motivo) che non si ravvisa dalla mera lettura della sentenza impugnata (cfr. penultima pagina della sentenza, dalla quale si evince anche la motivazione sulla quale può correttamente fondarsi il diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerati i precedenti penali dell’imputato rispetto ai quali il rinvio al provvedimento del Prefetto appare unicamente descrittivo: cfr. nel senso che è incensurabile in sede di legittimità il motivato diniego delle generiche in ragione anche dell’assenza di elementi favorevoli agli imputati e dei loro precedenti penali, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826: in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente