Attenuanti Generiche e Potere del Giudice: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati nel processo di determinazione della pena. Questa facoltà, lasciata alla discrezionalità del giudice, permette di adeguare la sanzione alle specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, quando è possibile contestare in Cassazione la misura di questa riduzione? Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini del sindacato di legittimità, sottolineando l’importanza della motivazione del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti, hanno presentato ricorso per Cassazione. La loro doglianza non riguardava l’accertamento della responsabilità, bensì il trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, contestavano l’esiguità della riduzione di pena operata dal giudice d’appello, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche. A loro avviso, la diminuzione della pena avrebbe dovuto essere più consistente.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da tutti e tre gli imputati. La Suprema Corte ha stabilito che le censure mosse alla sentenza d’appello erano manifestamente infondate. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma i ricorrenti sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, a causa del palese carattere dilatorio del loro ricorso.
Le motivazioni sulla valutazione delle attenuanti generiche
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il compito della Cassazione non è quello di ricalcolare la pena o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione che sorregge la decisione.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva adempiuto pienamente al suo onere motivazionale. La sentenza impugnata aveva chiarito di aver parametrato la pena base su criteri vicini al minimo edittale. Inoltre, il riconoscimento delle attenuanti generiche aveva già comportato una “sensibile riduzione” della sanzione. Questa motivazione è stata ritenuta “adeguata e non illogica”, e quindi non censurabile in sede di legittimità. In sostanza, una volta che il giudice di merito spiega in modo logico perché ha concesso una certa riduzione di pena, anche se non nella massima estensione possibile, la sua decisione è insindacabile in Cassazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale nel processo penale: la determinazione della pena è un’attività che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve motivare la sua scelta in modo logico e coerente con i principi normativi. Un ricorso in Cassazione che si limita a lamentare una riduzione di pena ritenuta insufficiente, senza evidenziare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione, è destinato all’inammissibilità. La decisione ha inoltre un’importante implicazione pratica: presentare un ricorso palesemente infondato, con finalità meramente dilatorie, comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, come la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione per lamentare una riduzione di pena insufficiente a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e non illogica sulla quantificazione della pena. La Corte di Cassazione può controllare solo la correttezza della motivazione, non può sostituire la propria valutazione nel merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, può essere condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende se il ricorso viene ritenuto dilatorio.
Perché il ricorso è stato considerato di “palese carattere dilatorio”?
Perché è stato ritenuto manifestamente infondato e proposto con l’evidente scopo di ritardare l’esecuzione della condanna definitiva, piuttosto che per far valere una legittima doglianza giuridica. Questa valutazione ha giustificato l’imposizione della sanzione pecuniaria aggiuntiva di tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4027 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 6 Febbraio 2023 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, rideterminava la pena nei confronti degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione al reato di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione alla esiguità dele riduzioni operate in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il motivo, comune a tutti i ricorrenti, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, afferisce all’onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del fatto che la pena è stata parametrata su criteri edittali improntati al minimo e che le circostanze attenuanti generiche, pure riconosciute, hanno comportato una sensibile riduzione della pena edittale, in termini del tutto coerenti con i criteri informatori sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e nel rispetto dei principi giurisprudenziali in relazione all’onere motivazionale richiesto per la determinazione della pena.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inannmissibilé.iKricorsb-e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.12.2023