Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34343 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 34343  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME     – Presidente –                             Sent.1232/2025
NOME COGNOME
motivazione semplificata
Ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
COGNOME NOME, nato a Gavardo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 10 aprile 2024
   Tutti i ricorsi risultano inammissibili.
1.1. Invero, il ricorso di COGNOME, incentrato su un unico motivo concernente la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, Ł manifestamente infondato posto che sin dal primo grado Ł stata congruamente rilevata dal giudice di merito la mancanza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti.
1.2. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell’imputato di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante
Ł soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01).
Fermo quanto precede, nel giudizio di appello il ricorrente si Ł limitato ad reiterare la richiesta di applicazione delle generiche senza indicare specificatamente quali sarebbero gli elementi giustificativi di un trattamento di maggior favore, sicchŁ deve escludersi il dedotto difetto di motivazione non essendo il giudice di appello tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado e da quest’ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 02), dovendosi altresì osservare che, in tema di circostanze attenuanti generiche, la ” ratio ” della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perchØ in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 – 01).
I motivi di ricorso proposti da COGNOME COGNOME e da COGNOME NOME, tra loro del tutto sovrapponibili, sia pure riferiti a capi di imputazione differenti, riguardano la sussistenza degli artifici e raggiri integrativi della truffa e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla esclusione della recidiva, sono non consentiti perchØ reiterativi di doglianze avanzate in grado di appello disattese dalla Corte di merito con argomentazioni logico – giuridiche ineccepibili (cfr. pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello dà conto del contributo causale apportato dai rei alla consumazione delle truffe, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo).
Parimenti inammissibile Ł anche il comune motivo sul trattamento sanzionatorio (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, mancata esclusione della recidiva e mancata riduzione della pena) per genericità e manifesta infondatezza, avuto riguardo alla dettagliata motivazione articolata dalla Corte di appello sui punti dedotti da ciascun imputato (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata).
Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dalle impugnazioni (cfr. Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/09/2025
Il Consigliere est.                                                        Il Presidente
NOME COGNOME                                                              NOME COGNOME