Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il No Quando Manca un Reale Ravvedimento
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini entro cui un ricorso volto a contestare il diniego di tali circostanze può essere considerato ammissibile, sottolineando l’importanza della specificità delle censure e il peso della pericolosità sociale del reo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Quest’ultima aveva confermato la condanna, negando la concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. L’imputato, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, decideva di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione a tale diniego.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito e non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici delle fasi precedenti. Il ricorso, secondo gli Ermellini, si limitava a sollecitare nuovi apprezzamenti di fatto, per di più in termini generici, senza individuare vizi logici o giuridici concreti nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dettagliato le ragioni per cui il ricorso non poteva essere accolto, offrendo importanti spunti di riflessione. In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato generico e volto a sovrapporre una nuova valutazione a quella, tutt’altro che illogica, del giudice di merito. La Corte d’Appello, infatti, aveva fondato la sua decisione su argomentazioni solide e giuridicamente ineccepibili.
Il diniego delle attenuanti generiche si basava su due pilastri fondamentali:
1. Assenza di elementi favorevoli: L’imputato non solo non aveva fornito elementi positivi a suo favore durante il processo di merito, ma non li aveva nemmeno indicati nel ricorso per cassazione. Il giudice non ha l’obbligo di ‘cercare’ elementi per mitigare la pena se questi non emergono dagli atti o non vengono proposti dalla difesa.
2. Gravità della condotta e pericolosità sociale: La Corte territoriale aveva valorizzato la particolare gravità del comportamento tenuto dall’imputato e, soprattutto, la sua ‘allarmante capacità a delinquere’. Quest’ultimo aspetto era oggettivamente comprovato dal fatto che l’individuo fosse già destinatario di una misura di prevenzione come la Sorveglianza Speciale, indice di una conclamata pericolosità sociale.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
L’ordinanza riafferma che per ottenere una revisione del diniego delle attenuanti generiche in sede di legittimità, non è sufficiente lamentarsi della decisione. È necessario che il ricorrente individui e dimostri in modo specifico l’illogicità manifesta o la violazione di legge nella motivazione del giudice di merito. In assenza di elementi positivi e in presenza di chiari indicatori di pericolosità sociale, la decisione di negare le attenuanti è ampiamente giustificata. La declaratoria di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta infondata.
Perché il ricorso per le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava specifici vizi logici o giuridici della sentenza precedente, ma si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono stati i motivi principali per cui i giudici hanno negato le attenuanti generiche?
Le attenuanti sono state negate per due ragioni principali: la totale assenza di elementi favorevoli a sostegno della richiesta e, al contrario, la presenza di elementi negativi significativi, quali la particolare gravità della condotta e l’elevata pericolosità sociale dell’imputato, già sottoposto a Sorveglianza Speciale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’imputato?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3554 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito.
La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l’assenza di elementi favorevoli, invero nemmeno indicati in questa sede, ma anche la particolare gravità della condotta e l’allarmante capacità a delinquere dell’imputato, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.